Guida alla segnalazione certificata di agibilità. La prima modulistica nei Comuni

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo Scia 2 (DLgs 222 del 2016), la segnalazione certificata di agibilità ha sostituito il certificato di agibilità. Alcuni Comuni hanno aggiornato la modulistica, altri, invece, non vi hanno ancora provveduto.

Il Comune di Roma, ad esempio, ha pubblicato un avviso per aggiornare sui tempi di recepimento dei contenuti del DLgs Scia 2. Nonostante il provvedimento sia già in vigore, per dare tempo agli uffici di adeguarsi alle novità in esso previste, l'avvio delle nuove procedure slitta al primo gennaio 2017, avverte l'amministrazione capitolina. Quanto ai moduli per la segnalazione certificata di agibilità, sembra questione di pochi giorni: saranno a disposizione entro dicembre, assicura una nota emanata dal Comune di Roma. 

Già pronti con il nuovo modulo, ad esempio, i Comuni di Verona e Torino. Il capoluogo piemontese, in particolare, ha pubblicato una sorta di mini-guida che indica gli adempimenti da compiere, le principali novità e la documentazione da produrre a corredo della segnalazione. Un vademecum è in uscita anche per il Comune di Roma. Nella lista dei ritardatari ci sono molte città, tra cui Napoli e Milano, che ancora non hanno ancora pubblicato i nuovi modelli da presentare.

Segnalazione certificata di agibilità: cosa cambia

Con l'entrata in vigore del decreto SCIA 2 non è più possibile richiedere al Comune il certificato di agibilità: l'amministrazione non può più rilasciarlo e l'attestazione dell'agibilità da parte del professionista può avvenire solo tramite segnalazione certificata. È il direttore dei lavori, o in sua assenza un professionista abilitato, ad asseverare l'agibilità e la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, di salubrità e di risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati. Nell'asseverazione, il professionista incaricato per l'agibilità assicura anche che l'opera realizzata sia conforme al progetto presentato.

Attestata la conformità dell'intervento alla legge, gli edifici - o loro porzioni - possono essere utilizzati sin dalla data di presentazione della segnalazione certificata.

Restano invariate le tipologie di intervento che richiedono l'agibilità (nuove costruzioni; ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e sui consumi energetici legati all'edificio o agli impianti presenti). Niente cambiamenti anche per la tempistica: la segnalazione certificata di agibilità va presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento. Intatte anche le sanzioni amministrative previste, che oscillano tra i 77 a 464 euro per chi, pur obbligato, non presenta la segnalazione.

Per approfondire:
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Documentazione da allegare: novità per il collaudo statico

La segnalazione certificata di agibilità deve essere accompagnata dal certificato di collaudo statico, che, però, per interventi minori, quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione firmata dal direttore dei lavori.

Ricordiamo che - per effetto del DLgs Scia 2 - il Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni (art. 62 del Dpr 380/2001).

Da allegare anche gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale

Quanto alla documentazione da allegare alla Segnalazione certificata di agibilità, oltre alla possibilità di sostituire in alcuni casi il certificato di collaudo statico con la dichiarazione di regolare esecuzione, c'è una seconda novità che riguarda l'accatastamento. Non bisogna più allegare la richiesta di accatastamento dell'edificio ma servono gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.

Segnalazione certificata di agibilità e barriere architettoniche

La segnalazione certificata di agibilità deve essere corredata, tra l'altro, dalla dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa su accessibilità e superamento delle barriere architettoniche. Su tale tema, con il Dlgs Scia 2 viene eliminata la possibilità da parte del Comune di richiedere una dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata e firmata da un tecnico abilitato, che attesti la conformità dell'opera alle disposizioni sul superamento delle barriere architettoniche.

Segnalazione certificata di agibilità parziale

Resta salva l'agibilità parziale introdotta dal decreto del "fare" del 2013 (Dl 69 del 2013).

La segnalazione certificata di agibilità può riguardare, dunque:

  • singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
  •  singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Mariagrazia Barletta

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222. Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.(GU Serie Generale n.277 del 26-11-2016 - Suppl. Ordinario n. 52)

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