Autorizzazione paesaggistica: i 31 interventi "liberi" (tra questi la fedele ricostruzione post-sismica)

Trentuno gli interventi esenti da autorizzazione paesaggistica. Tra questi, la ricostruzione "dov'era e com'era" di edifici crollati totalmente o parzialmente dopo un sisma, purché l'intervento avvenga, però, entro dieci anni dal terremoto. Esonerati dal nulla osta del soprintendente, anche le opere interne, le operazioni che servono al ripristino dello stato dei luoghi in seguito ad un abuso edilizio, e il rifacimento di intonaci e di rivestimenti esterni, purché rispettoso del contesto e delle caratteristiche morfologiche e tipologiche degli edifici interessati.

Risiede nell'individuazione delle 31 tipologie di azione considerate ad impatto zero sul paesaggio, la più importante novità contenuta nel nuovo Dpr varato principalmente per individuare quegli interventi lievi, che per entità e caratteristiche, non possano costituire - secondo il legislatore - una minaccia alla bellezza dei luoghi e al valore dei beni, soggetti a vincolo paesaggistico. Si tratta del regolamento che riscrive anche le regole dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, il cui testo - licenziato dal Consiglio dei ministri in via definitiva lo scorso 20 gennaio - attende ancora di essere pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Sono tanti gli interventi che il nuovo Dpr sottrae dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica, andando ad incrementare i casi di esclusione già previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio che con l'articolo 149 individua, seppur in maniera generica, gli interventi non soggetti al via libera del soprintendente.

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Art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
(Interventi non soggetti ad autorizzazione)
[...] non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e daIl'articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione. la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142 , comma 1, lettera g) purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Per capire quali interventi sono liberi, il testo del nuovo Dpr va letto a partire dall'allegato A (contenente la lista dei 31 interventi cosiddetti liberi). Da tenere sotto controllo ci sono poi i casi particolari di esonero stabiliti dall'articolo 4 che - al verificarsi di alcune condizioni - ha il potere di trasformare in "liberi" interventi normalmente considerati soggetti a iter semplificato (si veda l'articolo: Autorizzazione paesaggistica, il caso di "bellezze individue" e centri storici: guida alla lettura del nuovo Dpr).

Per approfondire il Dpr leggi anche:
Autorizzazione paesaggistica: ecco cosa prevede l'iter semplificato
Il caso di "bellezze individue" e centri storici: guida alla lettura del nuovo Dpr

Autorizzazione paesaggistica: alcuni dei 31 interventi "liberi"

Dai dispositivi anticaduta all'arredo urbano

Nessuna autorizzazione per l'installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture e nemmeno per adeguare gli spazi esterni, intervenendo su marciapiedi, aiuole o sull'arredo urbano, purché, però, si rispettino i caratteri del contesto. Se, però, l'arredo urbano è oggetto di un rinnovamento consistente e implica «l'installazione di manufatti e componenti», allora serve il nulla osta paesaggistico e si può seguire l'iter semplificato.

Rivestimenti e manti di copertura

Erano compresi nella lista degli interventi di lieve entità contenuta nel Dpr 139 del 2010 (che sarà abolito dal nuovo Dpr), e dunque soggetti a iter semplificato, il rifacimento di intonaci, di tinteggiature e di rivestimenti esterni (compresi i manti di copertura), che ora passano tra gli interventi "liberalizzati". Lo stesso vale per la modifica di cornici e parapetti. Passa tra gli interventi esonerati anche la realizzazione di comignoli. Per essere esclusi dall'autorizzazione, però, tutti questi interventi devono essere eseguiti rispettando eventuali piani del colore, ed essere coerenti con le caratteristiche architettoniche e morfo-tipologiche del manufatto e in armonia con le finiture ed i materiali esistenti. A tali condizioni - e purché non si tratti di bellezze cosiddette individue (le ville, i giardini e i parchi di non comune bellezza) o di immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale isolati o inseriti in centri o nuclei storici - sono dispensate dal nulla osta anche la realizzazione e la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto.

Cosa significhi, nello specifico, rispettare le «caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti», potranno dirlo i piani paesaggistici e gli strumenti urbanistici dei Comuni (in sede di adeguamento ai piani paesaggistici), andando a limitare, così, la discrezionalità del soprintendente.

Miglioramento e adeguamento antisismico

Diventano "liberi" anche gli interventi di consolidamento statico, compresi quelli di miglioramento e di adeguamento ai fini antisismici, purché, però, non comportino innovazioni alle caratteristiche formali, ai materiali di finitura o di rivestimento, alla volumetria e all'altezza dell'edificio, perché, in tal caso, servirà un'autorizzazione paesaggistica semplificata.

Eliminazione delle barriere architettoniche

Dispensati dal via libera del soprintendente, anche gli interventi necessari per eliminare le barriere architettoniche. Vi rientrano le rampe esterne realizzate per superare dislivelli non superiori a 60 centimetri e l'installazione di servoscala esterni. Esenti da nulla osta gli ascensori esterni o manufatti simili, purché non siano visibili dallo spazio pubblico e non alterino la sagoma dell'edificio, altrimenti occorre l'iter semplificato.

Caldaie, condizionatori ed altri impianti

L'installazione di caldaie, condizionatori con unità esterna, di parabole, antenne e di altri impianti tecnologici esterni non è soggetta a nulla osta. Due le principali condizioni da rispettare: i vari elementi non devono essere visibili dallo spazio pubblico e l'installazione non deve comportare la richiesta di titolo abilitativo. Inoltre, questi interventi sono considerati "liberi" solo se non riguardano bellezze individue o immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o compresi in centri o nuclei storici. Se l'installazione riguarda tali casi, allora bisogna attivarsi e richiedere l'autorizzazione paesaggistica semplificata.

Pannelli solari

Anche l'inserimento di pannelli solari sui tetti può non richiedere l'attivazione del soprintendente, ma devono essere soddisfatte un bel po' di condizioni. Se installati su coperture piane non devono essere visibili dagli spazi pubblici esterni. Devono essere integrati nelle coperture o, se sono posizionati in aderenza al tetto, devono seguirne sia l'inclinazione che l'orientamento.

Anche se queste condizioni vengono rispettate, occorre comunque l'autorizzazione paesaggistica semplificata nel caso in cui i pannelli siano installati su edifici classificati come bellezze individue (art. 136, comma 1, lettera b del Codice del paesaggio) o inseriti in un vincolo "d'insieme" (art. 136, comma 1, lettera c del Codice).

Opere di urbanizzazione

Sono considerate "libere" anche le opere di urbanizzazione primaria (strade, reti di impianti, parcheggi e verde attrezzato) se già previste in piani attuativi valutati anche dal punto di vista paesaggistico e se disciplinate da accordi di collaborazione tra Ministero, Regioni, ed enti locali o in maniera specifica dal piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice.

Piccoli chioschi su suolo pubblico e dehors

Niente autorizzazione per chioschi e altri piccoli manufatti destinati ad occupare temporaneamente il suolo pubblico o privato, in occasione, ad esempio, di spettacoli, eventi ed esposizioni. L'occupazione, però, non deve superare i 120 giorni nell'anno solare e le installazioni non possono essere ancorate al suolo tramite opere murarie o di fondazione (per occupazioni da 121 a 180 giorni serve l'autorizzazione semplificata).

Se non creano un ambiente chiuso e se sono facilmente amovibili, anche le strutture esterne di attività economiche, come i bar, o di attività turistico-alberghiere, sono considerate "libere". Vi rientrano: tende, pedane, frangivento laterali, strutture ombreggianti, purché non siano ancorati al suolo e non abbiano parti in muratura. I dehors sono invece soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

Tende parasole su terrazzi privati

Libera da autorizzazione anche l'installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o su spazi pertinenziali privati.

Insegne per attività commerciali

Le insegne dei negozi sono esenti da autorizzazione paesaggistica se installate all'interno dello spazio vetrina, purché non abbiano una luminosità variabile o messaggi che mutano. In tal caso sono considerate di impatto sul paesaggio e soggette ad autorizzazione semplificata. In ogni caso, se le insegne sono fisse e superano o eguagliano i 18 metri quadri, si esce anche da campo di azione dell'iter semplificato e si entra in quello dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria.

Progetti in variante

Gli interventi eseguiti in variante a progetti che abbiano già ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, sono considerati "liberi" se non eccedono «il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacco, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime».

 Mariagrazia Barletta

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