Congruità della manodopera: le sanzioni e le novità nel Dl Pnrr

di Mariagrazia Barletta

Negli appalti pubblici e privati il versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica della congruità della manodopera è sanzionato, ma non sempre, solo al di sopra di determinati importi. Nei lavori pubblici comporta una valutazione negativa delle performance per il responsabile del progetto con conseguenze sia sulle progressioni di carriera sia sul riconoscimento dei trattamenti economici accessori; in quelli privati una sanzione che va dai mille ai 5mila euro per il committente.

Nel caso degli appalti pubblici la valutazione negativa da parte della stazione appaltante sull'operato del responsabile del progetto si applica, però, solo per importi pari o superiori a 150mila euro.

Nel caso dei lavori privati, le sanzioni per il committente scattano per valori complessivi di almeno 500mila euro.

Il responsabile del progetto (appalti pubblici) e il committente (lavori privati) sono tenuti a verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, come già previsto dal Dm Lavoro 143 del 2021 per tutti i lavori pubblici (esclusi quelli derivanti dalla ricostruzione post sisma del 2016) e per i lavori privati dai 70mila euro in su.

Il Dl Pnrr (decreto 19 del 2024) - quello tra l'altro istitutivo della cosiddetta patente a punti" per i cantieri - ha introdotto le sanzioni che, come detto, si applicano per importi a partire dai 150mila euro per i lavori pubblici e da 500mila euro per quelli privati.

Per i lavori pubblici di valore pari o superiore a 150mila euro, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza della verifica positiva di congruità o di regolarizzazione da parte dell'impresa, gli organi di vigilanza in materia di lavoro sono tenuti a comunicare gli esiti dell'accertamento della violazione all'Anac.

Cos'è la verifica di congruità della manodopera

La verifica della congruità - va ricordato - si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, o da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Più semplicemente la congruità è l'importo minimo, relativamente alla manodopera, che ci si attende di raggiungere nell'esecuzione di un'opera. Importo che si calcola facendo riferimento alle percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera, che suddivise per tipologie di lavori, sono stabilite in sede di accordi collettivi.

Già il Dm Lavoro 143 del 2021 dà specifiche indicazioni sulla verifica della congruità da accertare prima di procedere al saldo finale, ma mancavano le sanzioni, che ora, però, arrivano incomprensibilmente in modo tutt'altro che generalizzato.

Secondo il Dm 143: «Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: