La stazione appaltante non può decidere di pagare le fatture a 120 giorni

Una stazione appaltante non può indicare nel contratto di un appalto di servizi che intende pagare le fatture a 120 giorni, e non a 30 come stabilito dalla normativa. A ricordarlo è l'Anac, rispondendo a una richiesta di parere sulla disciplina dei termini di pagamento.

Il quesito arrivato all'Authority riguarda una procedura di gara il cui schema di contratto prevede un termine di pagamento delle fatture a 120 giorni dalla data di fatturazione. Il termine di pagamento di 120 giorni contrasta  - rileva l'Anac - con le prescrizioni previste dal Dlgs 231 del 2002 con cui si è data attuazione alla direttiva 2000/35/Ce relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Di regola, secondo quanto stabilito dal Dlgs (art. 4) il termine di pagamento non deve superare i 30 giorni. Tuttavia, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore. Ma tempi di pagamento superiori a 30 giorni devono essere oggettivamente giustificati dalla natura particolare del contratto o da alcune sue caratteristiche. In ogni caso non si può arrivare oltre i 60 giorni e la relativa clausola deve essere provata per iscritto.

Pattuizioni contrattuali in violazione di tali prescrizioni sono pertanto nulle. Dopo aver richiamato la giurisprudenza sul punto, l'Anac - relativamente alla gara oggetto del quesito - afferma che «sono da ritenersi illegittimi la lettera d'invito ed il capitolato normativo nella parte in cui impongono, a pena di esclusione, l'accettazione della clausola che prevede il pagamento entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura». Pertanto, l'Anticorruzione richiama la stazione appaltante «ad una più attenta formulazione della documentazione di gara, in linea con il quadro normativo e gli indirizzi interpretativi» richiamati nel parere fornito.

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