Davide : [post n° 415818]

Affittare senza impianto di riscaldamento

Ciao
Qualcuno sa come ci si può comportare in caso di edificio residenziale senza impianto di riscaldamento?
Trattasi di vecchia abitazione senza impianto di riscaldamento che si vorrebbe affittare solamente durante il periodo estivo.
Il problema è in primis che per l'affitto mi viene chiesta agibilità e APE. Secondo voi qual'è la soluzione meno onerosa per mettere in regola il tutto?
Una stufa a pellet può essere considerata impianto di riscaldamento?
d.n.a. :
Agibilità e Ape sono due cose distinte e distinguibili.
L'Agibilità sarebbe condizione necessaria per l'uso dell'immobile, ma se il fabbricato non è disponibile, la si può richiedere, e si dichiara che l'immobile non ha impianti.
L'APE, lo si calcola con l'impianto virtuale e qualcosa ci esce pure la, non credo le due cose siano un problema che necessariamente deva essere risolto con la creazione di un inutile impianto di riscaldamento e inadeguato oltretutto.
elpianificator :
l'ape va fato comunque, non è che se c'è il riscaldamento tu non debba farlo. semplicemente verrà impostato un sistema di riscaldamento da software. quindi che ci sia una stufa o meno non cambia nulla.
Davide :
Però quello che a me non torna, oltre al fatto che ormai l'agibilità non è più una richiesta ma una segnalazione del tecnico (SCIA di agibilità) è che si possa fare senza impianto di riscaldamento.
Guardando un po le norme non mi pare che l'immobile possa essere dichiarato agibile senza impianto...
d.n.a. :
Davide, "Trattasi di vecchia abitazione", ante L 10 e 37/2008, doveva essere agibile da anni, ma siamo in italia, e ammesso che sia stata regolarmente autorizzata o condonata, se priva di agibilità comunque non rispetta i requisiti.
Davide :
Ok, quello che vorrei capire, in caso fosse priva di agibilità è che per dichiararla agibile dovrebbe rispettare la normativa e quindi deve avere l'impianto di riscaldamento, senza non si può fare la SCIA di agibilità. corretto?
d.n.a. :
in teoria dovrebbe essere corretto, ma nella realtà dei fatti no, infatti se tu leggi il 380/01 vedi:
"La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa VIGENTE, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata." ma vigente quando? oggi in teoria ma non è detto, perchè vigente per il legislatore è diverso da vigente al momento attuale, vigente può essere al momento della costruzione, al momneto dell'autorzzazione, al momento dell'acquisto, boh chi lo sa.
lo stesso vigente, si ripresenta nel punto successivo in cui ti dicono cosa allegare a SCIA agibilità, e qui arriva l'inghippo, perchè se la considero vigente ad oggi, mai un fabbricato datato sarà agibile, ma per contro, visto il limitato sanzionatorio della norma, e che la mancanza di agibilità non è reato ne civile ne penale, mi vien da pensare che la vigenza della norma sia riferita al momento dell'esecuzione. ora oggi ho obbligo di dotare di impianto di riscaldamento, ma magari 20/30/40 anni fa no, peggio ancora la normativa antisismica, che quella si prevede una fattispecie penale. se infine guardi il modulo unico scia agibilità, prevede molte crocette su cose non comportate dall'intervento edilizio. per finire il pippottone, che altrimenti ci annoiamo entrambi, il proprietario segnala l'agibilità, contestualmente dichiara la non presenza di impianto e delle condizioni di cui alle lettere b a e, e tu asseveri quanto al punto a. sulla base delle dichiarazioni del proprietario.
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