Campanellino : [post n° 422643]

come definire la destinazione d'uso

Dove si vede la destinazione d'uso di un immobile a livello urbanistico? Cioè per avere la certezza matematica che un intervento non comporti il pagamento di oneri? Sarà un dubbio stupido ma nessuno finora mi ha saputo dare una risposta esaustiva: chi sostiene che bisogna vedere la destinazione catastale, chi dice invece che il catasto non c'entra niente col comune (cosa sulla quale concordo) e bisogna quindi vedere cosa risulta nel precedente stato autorizzato: es. se risulta un immobile con camera, cucina, bagno allora è un abitazione...ma non mi sembra un metodo moto scientifico, oltre che non applicabile ad immobili costruiti in epoca remota, per i quali non risulta nessuno stato autorizzato...
gioma :
La destinazione d'uso "urbanistica" di un immobile si desume dal Certificato di Agibilità.
Se l'immobile ne è sprovvisto, si procede con un Accesso agli atti in Comune per consultare eventuali pratiche edilizie esistenti.
In assenza di qualsiasi doc urbanistica, si fa riferimento al Catasto.
Campanellino :
grazie gioma, finalmente chiarezza!
Nel caso di edificio classificato in catasto come A3 e successivamente, essendo in stato di abbandono, declassato in F2 (unità collabente), posso quindi assumere che dal punto di vista urbanistico si classifichi come residenziale o no? Secondo me si in quanto 1) mi hanno spiegato che F2 non è un vera e propria destinazione d'uso ma indica lo stato diruto dell'immobile, indipendentemente dalla destinazione. 2) Il declassamento catastale è avvenuto senza coinvolgere in nessun modo il comune. 3) non esiste una categoria urbanistica equivalente all'F2. Questo secondo il mio ragionamento ma volevo confrontarmi un attimo...
gioma :
Come ti hanno già spiegato, F2 non è una destinazione d'uso ma una categoria che comprende tutti quegli immobili che per il loro notevole stato di degrado non sono più agibili e, quindi, capaci di produrre reddito.
Il Decreto Min. Finanze 2 gennaio 1998 n. 28, all'art 3 - comma 2 recita che tali costruzioni:
"Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono
formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita
catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione
d'uso".
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