Andrea : [post n° 424461]

Bagno disabili in nuova residenza privata

Ciao a tutti, in un progetto per un nuovo edificio di edilizia residenziale è necessario che i bagni siano a misura di disabile?
Anche i corridoi all'interno della singola unità devono avere lo spazio di 140 cm necessario alla manovra? Oltre che alla larghezza minima di 100 cm.
Grazie!
gioma :
Deve essere garantita l’accessibilità negli spazi esterni e nelle parti comuni e l'adattabilità all'interno dei singoli alloggi.
I rif. norm. sono il DM 236/89 ed eventuali leggi regionali.
Andrea :
Nel DM 236/89 però leggo che:
"3.4. Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:
a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili;"
Quindi sembrerebbe che il bagno debba essere a misura di disabile e non solo adattabile in futuro. Come a dire che se in una residenza privata viene a trovarmi un disabile deve poter usufruire del bagno e quindi deve avere le dimensioni di bagni per disabili, sbaglio?
roby-costa :
la sola deroga alla visibilità delle unità immobiliari è indicata alla lettera g) del punto 3.4 che hai citato:
"g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità."
Per quanto riguarda i corridoi, la necessità di spazi che permettano l'inversione di marcia di persona su sedia a ruote devono essere "non eccessivamente distanti tra loro" (vedi alla voce percorsi del DM), non è necessario che i corridoi siano larghi 140 cm nella loro intera lunghezza.
roby-costa :
Quanto riporti è corretto Andrea: in caso di edifici plurifamiliari con parti comuni, va garantita la visitabilità.
Se invece non vi sono parti comuni, si rientra nel punto g), con possibilità di deroga alla visibilità in favore dell'adattabilità:
"g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità."
Per i corridoi interni alle unità immobiliari, non occorre che vi sia uno slargo dai 100 cm minimi che permetta l'inversione di marcia: questa caratteristica è richiesta a corridoi che danno accesso alle unità ambientali e le collegano tra loro (punto 4.1.9 del DM).
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.