Paolo : [post n° 424550]

Titolo abilitativo per Variante al PdC con cambio di destinazione

Buongiorno,
dovrei presentare una variante ad un Permesso di costruire con cambio di destinazione d'uso.
Il Permesso di costruire (attualmente in essere) prevede una destinazione residenziale. La variante che vado a presentare, prevede un cambio di destinazione a commerciale (attività di ristorazione).
Per vari motivi (non è necessario spiegarli qui) il cambio di destinazione era già in programma prima della presentazione del Permesso di Costruire. Infatti contestualmente si è provveduto a presentare una proposta puntuale, con "scheda edificio", da inserire nella variante al Piano degli interventi del Comune.
La scheda edificio è stata prima adottata poi approvata, senza problemi, con il resto dei contenuti della Variante.
Quindi dal punto di vista urbanistico, il cambio di destinazione ora risulta legittimo.
Dal punto di vista edilizio, le modifiche da apportare non sono consistenti e riguardano solo partizioni interne, anche perchè già si erano presi accorgimenti sulla distribuzione della residenza, al fine di agevolare il futuro cambio di destinazione.
Da punto di vista del titolo abilitativo da presentare, sorge però un dubbio:
Secondo la Tabella A del D.lgs. 222/2016, che ricalca quanto già previsto dal D.P.R. 380/2001, la SCIA è prevista per "varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso, che non modificano la categoria edilizia...."
D'altronde l'art. 32 del D.P.R. 380/2001 indica come variazione essenziale, soggetta a Permesso di costruire, il "mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968"
Non si riscontra normativa regionale che modifichi le suddette prescrizioni della normativa nazionale.

Essendo variazione essenziale perchè c'è cambio di destinazione d'uso, indipendentemente dall'entità delle modifiche edilizie, sembrerebbe necessario un permesso di costruire nuovo come variante essenziale al permesso di costruire originario.
Il tecnico del Comune invece è convinto che, sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 160/2010, il titolo abilitativo da fare è una SCIA. Gli ho risposto che io non trovo un riferimento nel D.P.R. 160/2010, ma continua a dire che basta fare una SCIA.
Sinceramente sono un po' confuso...

arch_mb :
Ciao Paolo, qual è la spiegazione che ti dà il tecnico comunale a sostegno della sua posizione?
Come hai detto tu, il DPR 380/2001, all'art. 22, stabilisce inequivocabilmente che siano realizzabili con SCIA le varianti a Pdc "che non modificano la destinazione d'uso".
Tra l'altro, il comma 7 dello stesso articolo prevede che sia sempre possibile chiedere il PdC per la realizzazione degli interventi realizzabili con SCIA.

Paolo :
Ciao arch_mb, grazie per la risposta.
Il problema è che non mi ha dato spiegazione. Essendo anche il tecnico per gestisce le pratiche suap, probabilmente lui è andato a parare sul rif. D.P.R. 160/2010...sbagliando.
Stamattina ho sentito il tecnico responsabile dell'ufficio tecnico, che mi darà una risposta a breve.
Comunque al 99,999% si deve fare un PdC, perchè c'è cambio di destinazione d'uso.
Paolo :
Risposta scritta tramite email del tecnico responsabile: "Il titolo abilitativo può essere una SCIA anche con riferimento all'art. 5 del DPR 160/2010".
Io mi sono letto l'art. 5 e, tra i vari rimandi a lettere, commi, articoli, sinceramente io non trovo alcun riferimento.
arch_mb :
Fermo restando che indagherei su cosa si bevono la mattina con il caffè, non sono d'accordo. L'art. 5, e in generale il DPR 160/2010, normano i procedimenti ma non la sostanza della disciplina edilizia.
Potrei dirti che se il responsabile la pensa così, e per te è una semplificazione, potresti andare con una scia.
Se per qualsiasi motivo non ti senti tranquillo, puoi sempre ricorrere al permesso, come dice il DPR 380, e nessuno te lo può negare.
Paolo :
Grazie arch_mb.
Mi sono fatto mandare la risposta scritta, per avere almeno una prova del loro parere.
A livello di presentazione della pratica, a me non cambia. E' tutto pronto e condiviso anche da altri enti (parere ulss, ecc...). Volevo solo non sbagliare titolo abilitativo, ai sensi di quanto previsto dalla normativa.
Detto questo, procedo.
Grazie ancora
Paolo :
Particolare su cui forse c'è più da piangere che da ridere:
Alla domanda da me posta sul motivo per cui non risulta ad oggi esserci, nella pagina web apposita, alcun elaborato con le schede edificio, facente parte della Variante dal P.I. approvata, la risposta del tecnico è stata: "C'è ma non ho avuto tempo di caricarla sul sito"
Notare che la pubblicazione della variante è giugno 2018.
Paolo :
Scusate se torno sulla questione iniziale dopo un po' di tempo.
Per la realizzazione dell'attività di ristorazione verrà fatta una richiesta di finanziamento da una società istituita appositamente (uno dei soci è il proprietario dell'immobile).
Chi gestisce la richiesta di finanziamento ci ha riferito della necessità che il richiedente della SCIA di variante debba essere la società istituita. Diciamo che tutti i documenti da presentare per la richiesta di finanziamento (pratica edilizia, preventivi lavori, ecc...) devono essere intestati alla società.
Ora vi chiedo un consiglio:
Il richiedente della SCIA di variante del permesso di costruire può essere la società, legittimata con un atto di assenso del proprietario (o una scrittura privata)? Oppure è necessario che il richiedente della SCIA sia comunque il proprietario (intestatario del permesso di costruire originario) e si debba fare successivamente un'istanza di cambio di intestazione della SCIA di variante (ammesso che sia possibile)?
Grazie

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