giampiero dimagro : [post n° 436860]

estromissione architetti da gruppi di verifica ex art. 26 d.Lgs. 50/2016

Buongiorno, sono architetto, dipendente pubblico, responsabile dell’ufficio tecnico dell’ufficio ove presto servizio.
Già da tempo sono inserito nel gruppo di verifica ex art. 26 del Codice dei contratti di cui al d.Lgs. 50 del 18/04/2016 ed ho effettuato diverse verifiche di progetti definitivi ed esecutivi afferenti ad opere di mitigazione del rischio idrogeologico.
Nonostante la mia competenza professionale, la mia esperienza nella amministrazione pubblica di trentacinque anni e l’esperienza continua su attività tecniche maturata nell’espletamento del ruolo di responsabile dell’ufficio, uno dei miei colleghi ingegneri ha sollevato una criticità correlata al fatto che gli architetti non possono effettuare verifiche di opere di dissesto idrogeologico o di realizzazione di strade e, pertanto, ha chiesto di estromettere la figura professionale dell’architetto dal gruppo di verifica già costituito.
Per quanto sopra rappresentato, chiedo conferma di quanto richiesto dal collega ed eventualmente di confutare, se possibile, tale affermazione al fine di contrastare un principio che ritengo non ortodosso.
Ringrazio.
Saluti
ivana :
io porrei il quesito all'ordine
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