Bar90r : [post n° 445031]

Limiti costruzione fascia 150 m dai fiumi

Ciao a tutti. Ho dei dubbi riguardo i vincoli paesaggistici, in particolare nel caso di vicinanza ai fiumi. Ho difficoltà a trovare le informazioni che mi servono. Se si vuole fare un ampliamento di un edificio che ricade in tale fascia, che cosa comporta? Quali sono le norme o comunque i limiti che possono imporre sull'intervento?
gioma :
Per quanto ne so, il divieto di costruzione nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua ha carattere assoluto ed inderogabile e nessuna opera realizzata in violazione della norma può essere sanata.
Bar90r :
Anche nel caso si voglia fare un porticato/loggiato?
d.n.a. :
mi permetto di correggere il collega gioma, che forse ha fatto confusione tra le fasce di rispetto e le fasce di vincolo paesaggistico, che mi sembra il tuo caso.
Nelle fasce di vincolo paesaggistico serve la solita autorizzazione ordinaria o semplificata e i limiti sono quelli specifici dettati dal vincolo. le fasce di rispetto, sono, come detto da gioma, soggette ad inedificabilità assoluta (salvo deroghe di piano).
gioma :
Nessuna confusione!
Legge Galasso, 8 agosto 1985, numero 431: sono sottoposti a vincoli paesaggistici “i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”.
Consulta il PTPR e le norme comunali.
d.n.a. :
si gioma, ma vincolo paesaggistico e inedificabilità assoluta, sono due cose ben diverse.. per fortuna, le fasce di 150 m non sono inedificabili in senso assoluto.
Bar90r :
Sì è quello che volevo capire grazie. Anche perchè c'è già un contesto urbano anche se modesto (parliamo di villine per il mare) per cui se fosse davvero inedificabile per assurdo dovrebbero far demolire tutto il quartiere.
d.n.a. :
Beh, che ci siano già le villine, dato che siamo in italia, e si è costruito anche sulle spiagge, questo non vuol dire nulla, o meglio non implica il fatto che puoi o meno costruire.
tipico esempio le fasce di inedificabilità stradale, edificate, oggi puoi solo fare manutenzione e eventuale ricostruzione, ma non certo nuova costruzione.
la valutazione sul tipo e modo di intervento si fa sula normativa vigente, non sul passato.
delli :
attenzione che il vincolo "galassino" ovvero art 142 del codice urbani NON si applica per le aree che al settembre 1985 erano in zona A o B del DM 1444/68
e comunque non è inedificabilità ma autorizzazione paesaggistica... al netto ovviamente degli indici urbanistici
bye
bye
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