Approvato Decreto anti-crisi. Cosa cambia per i professionisti

Questo articolo fa riferimento al Decreto 185/2008 detto "anti-crisi", che nel frattempo è stato definitivamente convertito con la Legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Approvata al Senato la conversione in legge del Decreto Anti-crisi. Chi si aspettava un aiuto specifico per superare la crisi che coinvolge molti professionisti italiani, probabilmente rimarrà deluso. Ciò non toglie che alcuni aspetti previsti in questo decreto costituiscono un lodevole tentativo, l'ennesimo, di modernizzare alcune procedure che fanno parte del nostro quotidiano.

I provvedimenti che possono interessare noi professionisti sono principalmente nell'art. 16, che parla di "Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese". Le novità riguardano, come abbiamo già scritto, l'IVA per cassa, l'obbligo di comunicazione della Posta Elettronica Certificata per iscritti a un Albo o Imprese, oltre alla dematerializzazione dei documenti.

Dematerializzazione dei documenti

Una norma piuttosto interessante riguarda la possibilità di sostituire documenti originali con una copia firmata digitalmente, in parole povere possiamo scansionare le vecchie carte, mettere tutto su un DVD e buttare gli originali.

Ne parleremo più diffusamente su questi schermi. Per ora solo un accenno.

Si tratta di una norma già esistente, forse poco nota, la cui validità viene estesa notevolmente, ed interessa chiunque di noi abbia il problema di conservare copia di pratiche edilizie o catastali, contratti o documenti in generale.

Il D.Lgs. 82/2005 all'art. 23 comma 4, già recitava: "Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali". Nel decreto anti-crisi, viene abrogata una distinzione che riguardava gli originali unici, che andavano autenticati da un notaio. Una complicazione che non c'è più. Pertanto qualsiasi documento "analogico" è sostituibile da una copia su supporto informatico se la conformità all'originale (unico o meno) è assicurata dalla firma digitale apposta su quella copia.

Qualche riferimento utile

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