Disegno di legge sulle semplificazioni

Un disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, che riguarda "Disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese", include un articolo che riguarda da vicino l'attività degli progettisti.

Questo articolo, che riportiamo in calce per completezza (ricordando ancora una volta che stiamo parlando di un DDL), sostituirebbe l'art. 6 del DPR 380/2001, il cosiddetto Testo Unico sull'Edilizia.

L'attenzione di molti colleghi e delle istituzioni si sta concentrando in particolar modo su due punti, particolarmente controversi:

Il comma 1.b, dove vengono equiparati alla manutenzione ordinaria tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria che "non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici".

Il comma 3, dove si prescrive che, per questi lavori, venga data comunicazione all'amministrazione comunale indicando solo l'impresa che realizzerà i lavori.

Non si parla di tecnici abilitati o progettisti.
Cittadino, impresa, amministrazione comunale.
E basta.

Viene da chiedersi chi avrà titolo per asseverare che quegli interventi non riguardano parti strutturali dell'edificio. L'impresa? E chi garantisce che non ci sarà incremento degli standard urbanistici. Il proprietario?

È ovvio che riteniamo pericoloso un sistema che di fatto attribuisce esclusivamente al tecnico comunale o alla polizia municipale l'onere di verificare, a posteriori, la possibilità che l'intervento abbia o meno riguardato parti strutturali dell'edificio. Abbiamo visto cadere alla prima scossa di terremoto scuole costruite "regolarmente", sale operatorie appena inaugurate. Figuriamoci in assenza totale di regole.

Ma non crediamo sia pericoloso perché i progettisti vengono esautorati di un compito che, per cultura e preparazione, gli spetterebbe di diritto, ma perché si attribuisce al cittadino o a un impresa l'onere di garantire la sicurezza di quello che andranno a modificare con quell'intervento, in aperto conflitto di competenza e di interesse. Il problema quindi riguarda la sicurezza collettiva, e ci investe sia come tecnici sia come cittadini.

Viene da pensare che questo disegno di legge sia stato concepito sull'onda emotiva del piano casa, della semplificazione a tutti i costi, prima del terremoto dell'Aquila, e poi messo nel cassetto con l'idea di aspettare che i riflettori si spegnessero su quella tragedia. Ed eccoci qui. Nessuno più parla di tendopoli, di ricostruzione, di centri storici e new towns, delle deportazioni degli aquilani a Sulmona e sulla costa. Il momento, dunque, è arrivato.

A parlarne saranno in pochi. Quindi vogliamo cercare di dare voce a quelle posizioni che si esprimono in maniera critica o favorevole, ma comunque costruttiva.

Il dibattito ha trovato subito risalto nelle istituzioni più sensibili all'argomento. Ci aspettiamo che anche altre prendano posizione e speriamo di poterne riportare l'opinione su queste pagine, che siano a favore o contro.

Per approfondire.

Il ruolo del progettista
Una lettera dell'Ordine Architetti Roma indirizzata al Ministro Brunetta

Senza architetto è tutto più semplice (?)
Un articolo dell'arch. Francesco Orofino sul DDL Brunetta - Calderoli.

 

Ecco l'articolo 7 del testo del disegno di legge "Disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese"

Art. 7
(Attività di edilizia libera)

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

"6. (L) Attività edilizia libera.
1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;

c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, o che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;

g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola,

h) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;

i) pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

l) elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine di cui al primo periodo del comma 2, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.

3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) ed l), l'interessato, anche per via telematica, informa l'amministrazione comunale allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e limitatamente agli interventi di cui alla lett. b), l'indicazione dell'impresa cui si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Di seguito riportiamo l'articolo 6 del DPR 380/2001 che verrebbe sostituito:

Art. 6 (L) Attività edilizia libera

1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

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