In vigore la regola tecnica di prevenzione incendi per grandi attività commerciali

È entrata in vigore l'11 settembre 2010 l'attesa Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq contenuta nel Decreto del Ministero dell'Interno del  27 luglio 2010. Pubblicata in G.U. n.187 del 12.08.2010, si applica ai locali adibiti ad esposizione e vendita di nuova costruzione oppure oggetto di ristrutturazione.

La norma introduce contenuti di interesse, accogliendo le normative più recenti ed introducendo precisi obblighi per quel che riguarda tra l'altro: la resistenza al fuoco delle strutture portanti e delle compartimentazioni, le classi di reazione al fuoco di rivestimenti, prodotti isolanti e tendaggi e dettagliando le misure relative alla protezione attiva e all'organizzazione della gestione della sicurezza.

Attenzione particolare - nella sezione 5 - anche per gli spazi "sensibili": aree e impianti a rischio specifico, disciplinati dalle disposizioni sia nell'organizzazione che nella conformazione, tra questi le aree attrezzate per la ricarica dei carrelli.

La completezza del testo colma le numerose lacune della legislazione previgente troppo generale e frammentaria, che rimandava a norme oramai datate e mal si adattava alle realtà commerciali di dimensioni modeste. Le vecchie norme vengono comunque mantenute in vigore dal nuovo testo al fine di disciplinare le attività già esistenti e governare il periodo transitorio.

Inoltre, in riferimento alla Manovra economica, L. 30.07.2010 n.122, che introduce in campo edilizio la SCIA, è da  capire se questo nuovo strumento potrà essere applicato anche nell'ambito della prevenzione incendi e, soprattutto, per quel che concerne l'argomento trattato, resta da accertarsi se per le attività commerciali, ora dotate di una legge che ne specifica "requisiti e presupposti", possa la SCIA andare a sostituire le procedure vigenti e stabilite dal DPR 37/98. Si attendono nuove e più precise informazioni da parte degli Organi competenti.

Campo di applicazione delle disposizioni tecniche:

Attività nuove o oggetto di ristrutturazione

La disposizione in parola, si applica alle attività commerciali che oltre a possedere le caratteristiche planimetrico - dimensionali  descritte, siano di nuova realizzazione oppure già esistenti alla data di entrata in vigore del D.M.I. ed oggetto di interventi di ristrutturazione, (per la definizione di ristrutturazione il testo fa riferimento al DPR 6 giugno 2001, n.380) che comportino: la sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie d'uscita o, ancora, aumenti di volume.

Attività esistenti

Non vi è obbligo di adeguamento alla regola tecnica per quelle attività commerciali già esistenti  alla data di entrata in vigore del decreto (esclusi i casi di ristrutturazione delle stesse). Esse  continueranno ad essere disciplinate dalle disposizioni emanate in passato  per la specifica attività, ovvero dalla circ. n.75 del 3 luglio 1967 e dalla lettera circ. n. 5210/4118/4 del  17 febbraio 1975.

Restano escluse dall'applicazione anche le attività esistenti che siano o già dotate di CPI o che abbiano già dato inizio all'iter per ottenerlo, nonché  quelle che, avendo già ottenuto parere favorevole da parte del competente CPVF, relativamente al progetto presentato (acquisizione del parere di conformità), abbiano già pianificato o dato inizio ai lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento.
I progetti per l'acquisizione del parere di conformità sono, quindi, esaminati dai CPVF secondo la previgente normativa, anche se il punto 5 dell'art.4 specifica che, ci si potrà comunque avvalere, su base volontaria, della regola tecnica emanata.

I contenuti

Naturalmente la regola tecnica approfondisce per le attività in questione, tutti gli aspetti della prevenzione e della protezione dagli incendi necessari per raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone ed alla tutela dei beni. Tra questi se ne commentano e scelgono alcuni, ritenuti di particolare interesse:

Resistenza al fuoco

Al fine di stabilire i requisiti di resistenza al fuoco delle strutture portanti  e degli elementi di compartimentazione, solo in pochi casi il Decreto rimanda al D.M. 9 marzo 2007 e quindi al calcolo del carico d'incendio specifico di progetto per individuare la classe di resistenza al fuoco. Si tratta di casi più comuni e caratterizzati generalmente da un rischio non alto, ovvero di edifici di tipo isolato, di altezza non superiore a 15m, superficie di vendita  inferiore a 1000mq e carico d'incendio specifico non superiore a 300 MJ/mq, inseriti in edifici esistenti; nonché di alcune tipologie di strutture di copertura di edifici sempre di tipo isolato. Per tutti gli altri casi la norma prescrive già la classe di resistenza al fuoco, in relazione all'ubicazione dell'attività:  in edificio di tipo isolato o misto o in piani interrati; in base all'altezza dell'edificio ed alla presenza o meno di impianti di spegnimento automatico.

Reazione al fuoco

Questo requisito, come altri, non era trattato dalla normativa precedente riguardante le attività commerciali, ora è ben dettagliato, prevedendo una serie di prescrizioni più severe per  i rivestimenti e per i prodotti isolanti installati lungo le vie di esodo - in linea con il D.M. 15 marzo 2005 - ed in riferimento al sistema di classificazione europeo introdotto in Italia dal D.M. 10 marzo 2005.

Aree ed impianti a rischio specifico

La norma si sofferma molto su questa tipologia di aree, includendovi 3 grandi famiglie: i depositi, gli impianti di produzione del calore e quelli di ventilazione e condizionamento. Ognuna di queste è suddivisa in sottofamiglie per le quali si dettagliano le misure di prevenzione e protezione da adottare. Da rilevare che nel "contenitore" deposito si includono le aree per la ricarica dei carrelli, zone tanto pericolose per la presenza di rischio esplosione derivante dalla produzione di idrogeno durante la fase di ricarica delle batterie di trazione, quanto sottovalutate per rischio dai titolari delle attività. Il requisito di aerazione di questi locali, pur avendo come riferimento la  norma tecnica CEI 21-42, parte 3, viene stabilito in maniera diretta dalla regola tecnica che prescrive  aperture di aerazione permanente non inferiori ad 1/30 della superficie in pianta del locale.

La normativa previgente

La circolare del '67 e relativi chiarimenti

Si tratta della circ. n.75 del 3 luglio 1967: "Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.." e della lettera di chiarimento, ovvero della lettera circ. n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975: "Chiarimentii riguardanti l'applicazione del punto 97 dell'elenco allegato al decreto interministeriale n. 1973 del 27.9.1965. Parziali modifiche alla circ. n. 75 del 3.7.1967". A queste vi sono da aggiungere una serie di note del Ministero dell'Interno  di risposta ai numerosi quesiti  che la pratica applicazione della legge faceva emergere da parte sia dei Comandi che dei professionisti dell'antincendio, rendendo la normativa frammentaria e di difficile consultazione.

Necessità di una "norma verticale"

La circolare del '67 è una legge che nasce in riferimento non al più aggiornato elenco del D.M. 16.02.1962, quanto ad un elenco precedente contenuto nel decreto interministeriale n.1973 del 27.09.1965, e più in particolare all'attività n. 97 della lista, così individuata: "depositi e grandi magazzini di vendita di oggetti di genere vario; supermercati". La norma, dunque, viene pensata per locali complessi e di grandi dimensioni.
Sarà prima la lettera di chiarimento e poi l'emanazione del nuovo elenco del D.M. 16.02.1982  a renderne inevitabile, in mancanza di altre disposizioni specifiche per l'attività in questione, l'estensione anche alle piccole realtà.
La lettera di chiarimento, infatti, include in: grandi magazzini e supermercati, anche le aziende specialistiche quali unità di vendita al dettaglio indirizzate prevalentemente su un unico settore merceologico.
Successivamente, con il D.M. 16.02.1982 entra in vigore il nuovo elenco e si assogettano a CPI quei locali commerciali che superano i 400 mq, la circ. del ‘67 ed i relativi chiarimenti restano, per la specifica attività, inclusi  quegli esercizi che superano di poco il limite di superficie, il riferimento più importante.

Di fatto, dunque, la circolare, nata per grandi unità di vendita, mal si accordava alle realtà commerciali più modeste.
 

Le note di chiarimento:

Sono diverse le note di chiarimento emanate nel tempo, che non solo hanno dovuto dettagliare i contenuti della norma, quanto soprattutto rendere le disposizioni meno severe per i piccoli negozi, dispensando, ad esempio, quelli con superficie in pianta inferiore a 1000 mq, dalla realizzazione di una scala a prova di fumo, qualora impedimenti di natura urbanistica o architettonica ne avessero reso impossibile la costruzione.  Si era riscontrato nella pratica applicazione della legge una grande difficoltà di adesione per una tipologia diffusa nei centri storici, di attività di vendita di superficie limitata e distribuita su più piani collegati da una scala di tipo aperto.

di Mariagrazia Barletta architetto

Aggiornamento del 16 marzo 2011
Un nuovo regolamento disciplina la SCIA in materia antincendio. Un nuovo decreto, non ancora operativo, cerca di conciliare l'esigenza di semplificazione, espressa dalla SCIA (legge 122/2010), con la legislazione tecnica antincendio e, ancor più, con gli obiettivi primari di sicurezza a garanzia della incolumità di persone e beni.

Aggiornamento del 3 maggio 2011
SCIA, SUAP, Prevenzione Incendi: una circolare ministeriale ne stabilisce le relazioni
Il Ministero dell'Interno stabilisce le modalità per armonizzare le procedure di prevenzione incendi con l'istituto della SCIA e con il nuovo "procedimento automatizzato" introdotto dal nuovo Regolamento SUAP.

per approfondire:

  • D.M.I. 27 luglio 2010: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq".
  • Raccolta di quesiti di prevenzione incendi relativi all'attività n.87 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.1982 - Locali di esposizione e vendita
  • Normativa previgente:
    Circolare n.75 del 3 luglio 1967: "Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc..".
    Lettera circolare n. 5210/4118 del 17 febbraio 1975: "Chiarimenti riguardanti l'applicazione del punto 97 dell'elenco allegato al decreto interministeriale n.1973 del 27 settembre 1965. Parziali modifiche alla circ. n.75 del 3 luglio 1967".

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