SCIA: coordinamento con la legge edilizia vigente e sua incostituzionalità

La Babele procedimentale

Le note di chiarimento del Ministero della Semplificazione - contenute nella circolare del 16 settembre scorso e riguardanti l'applicabilità della Segnalazione Certificata d'inizio Attività in campo edilizio - non dissolvono i dubbi generati dalla sostituzione della Dia con il nuovo titolo abilitativo. Diverse le problematiche riscontrate nella pratica applicazione della Scia, molte le lacune normative che il nuovo istituto - così come introdotto dalla L.122/2010 e nonostante le note esplicative ministeriali - ancora presenta.

Motivati contro-interventi istituzionali, volti a far chiarezza sull'argomento, provengono dall'Anci Toscana e dalla Commissione Infrastrutture e Lavori Pubblici dell'Anci, entrambe accomunate dallo stesso intento: rimarcare l'urgente esigenza di recepire la Scia nel testo unico dell'edilizia (DPR 380/2001).

Più forte è la questione sollevata dalla Regione Toscana, secondo la sua Avvocatura l'art 49, comma 3 e 4 bis della L. 122/2010 e quindi l'introduzione della Scia in edilizia, è incostituzionale. La nuova legge, infatti, sostituendo di fatto anche nelle leggi regionali la parola "Dia" con "Scia", violerebbe la loro autonomia legislativa in materia di governo del territorio, in opposizione a quanto sancito nell'art. 117 della Costituzione.

Si profila il rischio che tutte le SCIA presentate fino ad oggi in ambito edilizio, dove c'è concorrenza fra Stato e Regioni, possano essere considerate nulle, sempre che prima la nuova procedura non venga recepita nel Testo Unico sull'Edilizia, il DPR 380.

Vediamo quali sono le argomentazioni alla base delle richieste di ciascuno dei 3 Enti:

Anci Toscana

L'Anci Toscana - pur non disconoscendo la portata della riforma introdotta dall'art. 49 della L. 122/2010 e di conseguenza dal novellato art. 19 della legge 241/1990 - prende posizione a sostegno della permanenza in vigore della previgente normativa, e quindi della DIA come titolo abilitativo, almeno fino alla richiesta ed auspicata riforma del Testo Unico dell'Edilizia. Prende atto, inoltre, della presenza allo stato attuale di una "Babele procedimentale".
Due i documenti: la circ. del 17 settembre e la circ. del 27 settembre, in cui l'Associazione dei Comuni toscani argomenta le motivazioni a supporto delle tesi sopra esposte. Scorriamone alcune:

  • Mancato coordinamento legislativo tra il nuovo istituto della Scia e il DPR 380/2001. Il novellato articolo 19, oltre a non fare riferimento esplicito al T.U.E., è in contrasto, in alcuni punti, con lo stesso. Un esempio: il regime sanzionatorio connesso al nuovo istituto mal si "innesta" sulla disciplina previgente in tema di repressione delle opere eseguite in assenza di DIA o con DIA carente di presupposti. Ed ancora: l'ordinamento edilizio previsto dal T.U. non è calibrato sui tempi brevi previsti per l'esercizio di poteri repressivi da parte della nuova normativa.
  • Assenza di forza abrogativa delle nuove disposizioni nei confronti del T.U.E.. L'argomentazione principale è desunta dall'ordinaria gerarchia delle leggi: una legge generale innovativa (L.122/2010) non può avere effetti abrogativi, se non in essa espressamente indicato, sulle discipline di settore già in vigore (nel caso specifico il T.U.E.). E, il novellato art. 19, non solo non fa riferimento alcuno alla materia edilizia, ma soprattutto, in esso non vi è abrogazione esplicita di quanto disposto dal T.U.E., la quale, certamente non può essere letta nella generica disposizione sulla sostituzione - nella legislazione nazionale e regionale - del termine "Dia" con "Scia". La conseguenza: finché non vi sarà un intervento legislativo sul testo unico statale, la Dia resta in vigore, mantenendo inalterata la sua "ragion d'essere".
  • Lacune normative e non idoneità del novellato art. 19 a disciplinare l'esercizio dei poteri di controllo e repressione da parte degli Uffici preposti. Anche a seguito dei chiarimenti ministeriali le carenze riscontrate dall'Anci sono molte, non vi è, infatti, coordinamento tra la disciplina generale sulla Scia ed i tradizionali istituti di settore, quali: varianti in corso d'opera, sanatorie, oneri, sanzioni. Mancano ancora indicazioni sulla disciplina sostanziale degli interventi, giacché non vi è - neanche nelle note del Ministero della Semplificazione - alcuna indicazione sul regime delle varianti alla Scia, sulla Scia in sanatoria, sui tempi di corresponsione degli oneri per gli interventi soggetti al nuovo titolo abilitativo. Non vi è, inoltre, chiarezza sulle sanzioni applicabili per interventi eseguiti in assenza di Scia, ovvero in ipotesi di segnalazione carente di presupposti.
  • Assenza di una disciplina che garantisca tempi e modi giusti di transizione verso il nuovo regime. La nuova normativa non ha concesso un tempo adeguato alle Amministrazioni per poter passare dalla Dia alla Scia, tempo che si aggrava soprattutto in riferimento alla numerose lacune riscontrate che hanno lasciato in difficoltà gli operatori degli Enti pubblici.

L'Anci Toscana a conclusione di entrambe le circolari, ed al fine di far fronte alla problematiche esposte, sollecita l'adeguamento degli articoli del T.U.E. inerenti la Dia, al nuovo istituto della Scia, in quanto, in mancanza di una disciplina idonea ad orientare l'attività degli Uffici, non è possibile l'applicazione del nuovo titolo abilitativo.

Commissione Infrastrutture e Lavori Pubblici dell'Anci:

A conclusione di questo percorso, la Commissione Infrastrutture e Lavori Pubblici dell'Anci si è riunita a Roma il 30 settembre, sotto la presidenza di Andrea Camaiora per richiedere che "la Segnalazione Certificata di Inizio Attività sia recepita dal Testo Unico sull'Edilizia, il DPR 380". L'effetto di questa riunione sarà l'invio di una lettera ai ministeri competenti (Ministero della Semplificazione Normativa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per la P.A., Ministero delle Infrastrutture) per sollecitare l'auspicata quanto necessaria revisione del Testo, e giungere, attraverso la collaborazione, ad una soluzione condivisa che ponga fine alla "ferraginosità del sistema" attuale.

La Regione Toscana:

Negli ultimi giorni del mese di settembre la Giunta regionale ha deliberato circa l'incostituzionalità di alcuni articoli della legge Finanziaria, tra questi l'art 49, comma 3 e 4 bis ed ha autorizzato il Presidente Rossi a sollevare la questione della loro illegittimità costituzionale. L'introduzione della Scia al posto della Dia anche nelle leggi regionali, secondo l'Avvocatura toscana "lede l'autonomia legislativa delle Regioni" ed è incostituzionale perché "viola le attribuzioni della Regione in materia di governo del territorio", in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

Resta da attendere quali saranno gli sviluppi e le risposte delle istituzioni, per ora resta una legge incompleta unitamente alle perplessità ed alle difficoltà applicative della "Babele procedimentale".

di Mariagrazia Barletta architetto

Approfondimenti:

  • Note di chiarimento del Ministero per la Semplificazione Normativa, Ufficio legislativo. Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Articolo 49 commi 4-bis e seguenti, legge n. 122 del 2010.
  • La LEGGE 30 luglio 2010 , n. 122  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
  • SCIA Edilizia. La Manovra Economica cambia la DIA
    In vigore dal 30 luglio 2010 la legge n.122 che introduce la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in sostituzione della DIA.
    Scopo del provvedimento: la semplificazione.
    La realtà: incertezze sulla sua applicazione.
  • Scia: primi chiarimenti dal Ministero della Semplificazione
    Alcune risposte di chiarimento ai numerosi dubbi suscitati dalla legge di introduzione della SCIA. Sancita innanzitutto l'applicazione del nuovo titolo abilitativo anche in materia edilizia.

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