Un nuovo regolamento disciplina la SCIA in materia antincendio

Il Consiglio dei Ministri del 3 marzo ha approvato uno schema di decreto che contiene disposizioni per riorganizzare i procedimenti di verifica delle condizioni di sicurezza antincendio per le attività soggette a specifici controlli, prevedendo novità per piccole e medie imprese, che secondo quanto annunciato dal ministro Brunetta, beneficeranno presto del provvedimento, risparmiando 649.382 euro e vedendo ridursi "scartoffie" e tempi di attesa.

L'obiettivo di questa disposizione è, inoltre, regolare l'istituto della SCIA e, dunque l'esigenza di semplificazione, con le disposizioni in materia antincendio.

La SCIA, si ricorda, è stata introdotta dalla legge 122/2010 al fine di velocizzare i procedimenti di autorizzazione per le nuove imprese. L'iter più "snello", infatti, prevede il solo ricorso ad una segnalazione, sostitutiva dei permessi e licenze richiesti dalla legge, che, attestando la rispondenza ai requisiti normativi, permette di esercitare la nuova attività una volta presentata l'istanza all'autorità competente.

La legge d'introduzione della SCIA, comprendendo nel suo campo d'applicazione anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, di fatto ha esteso il nuovo istituto anche in materia di prevenzione incendi. E, innestandolo in procedure di autorizzazione e verifica da tempo consolidate, genera l'esigenza di dover armonizzare la nuova disposizione, disciplinata da una legge di carattere generale, con una legislazione di settore preesistente e, ancor più con gli obiettivi primari di sicurezza a garanzia dell'incolumità di persone e beni.

Il nuovo regolamento, nato dall'azione congiunta di più ministeri (dell'interno, del la pubblica amministrazione e l'innovazione, della semplificazione normativa e dello sviluppo economico), secondo quanto affermato dal ministro Brunetta, sarà operativo entro l'estate, dopo aver completato l'iter che prevede - tra l'altro - l'acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato.

Per le modalità di presentazione della SCIA, per i suoi contenuti, per la documentazione da allegare, sarà invece predisposto un apposito atto del Ministero dell'Interno.

Aggiornamento del 3 maggio 2011
SCIA, SUAP, Prevenzione Incendi: una circolare ministeriale ne stabilisce le relazioni
Il Ministero dell'Interno stabilisce le modalità per armonizzare le procedure di prevenzione incendi con l'istituto della SCIA e con il nuovo "procedimento automatizzato" introdotto dal nuovo Regolamento SUAP

Aggiornamento del 4 ottobre 2011
SCIA e antincendio: presto in vigore il nuovo DPR che riordina le attività controllate. Entrerà in vigore il prossimo 7 ottobre il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di verifica delle condizioni di sicurezza antincendio. Viene riformato l'elenco delle attività, disciplinata la SCIA e rinnovata la tempistica.

La riforma delle attività del DM 16 febbraio 1982

Le informazioni diffuse sui contenuti del decreto non sono molte, ma è chiaro che per far fronte alle esigenze di sicurezze e semplificazione, il regolamento rielabora l'elenco delle attività contenute nel D.M. 16.02.1982, immettendovene anche alcune annesse al DPR 689/1959 e suddividendole in tre categorie (A, B, C), differenziate in base alla gravità di rischio e, prevedendo per le stesse, una disciplina differenziata:

Categoria A - attività a rischio basso

Si prevede il solo ricorso alla SCIA, niente più parere di conformità sul progetto, né sopralluogo da parte dei Vigili del fuoco per l'ottenimento del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) che, in questo caso viene abolito. I controlli si riducono ad una verifica a campione (entro 60 gg dalla presentazione dell'istanza), con rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica.

Un iter che, eliminando le verifiche sul progetto ed il sopralluogo da parte dei Vigili del fuoco, obbliga a chiedersi quali potranno essere le conseguenze in caso di errori di valutazione da parte del professionista chiamato a predisporre la SCIA, o in caso di scorretta installazione o funzionamento di impianti di protezione, laddove l'assenza di controllo porterebbe a non rilevare eventuali carenze.

Categoria B - attività a rischio medio

Resta l'obbligo del parere di conformità sul progetto, che dovrà ottenersi entro 60 giorni (oggi 45, che possono raddoppiarsi solo in caso di attività particolarmente complesse). Non viene fatta richiesta di sopralluogo per l'ottenimento del CPI, ma basterà - una volta acquisito il parere favorevole di conformità sul progetto - presentare una SCIA. Anche in questo caso, come nel precedente, i controlli sono a campione e da effettuarsi entro 60 giorni.

Un iter, questo, che non necessariamente prevede una riduzione dei tempi: attualmente il titolare di un'attività soggetta a controllo di prevenzione incendi, può ottenere il parere di conformità entro 45 giorni e, subito dopo, presentando una dichiarazione di inizio attività ed in attesa del sopralluogo da parte dei VVF, avviare l'impresa grazie ad una autorizzazione provvisoria all'esercizio.

Categoria C - attività a rischio elevato

Per queste attività l'iter resta immutato, permane l'obbligo di ottenimento del parere di conformità (con i tempi rinnovati) e del CPI. Non fanno parte di questa categoria le attività industriali a rischio di incidente rilevante, che sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento.

Un vero risparmio di tempi si può, dunque, rilevare solo per la categoria A. Quanto alla documentazione - o "scartoffie" per dirla con Brunetta - avendo ad oggetto aspetti importanti ed imprescindibili per la sicurezza, come: le certificazione di resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti o separanti, la reazione al fuoco di materiali, la corretta installazione e funzionamento di impianti, si può pensare che probabilmente rientrerà nella SCIA.

di Mariagrazia Barletta architetto

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