Geometri: no alla progettazione di costruzioni in c.a.

Ai geometri non può essere affidata la progettazione e direzione lavori di costruzioni che comportino l'impiego di cemento armato. Ad affermarlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione, che in linea con l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, delinea nettamente responsabilità e campo di azione del geometra, distinguendoli da quelli attribuibili esclusivamente all'ingegnere e all'architetto.

La Corte con sentenza 6402/2011, depositata il 21 marzo 2011, ha ribadito che la competenza della categoria deve limitarsi alla "progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in c.a.".

Le conclusioni richiamano il R.D. 274/1929, art 16, lettere l) e m) e proseguono riconoscendo, però, ai geometri un limitato campo di azione: la loro competenza è limitata a strutture in c.a. classificabili come "piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone".

Inoltre viene chiarito che, non solo la progettazione e la DL compiute sconfinando in materie proprie degli altri professionisti sono illegittime, ma la controfirma o il visto di un ingegnere non legittima un progetto elaborato da un geometra, nemmeno se è il tecnico laureato a eseguire i calcoli del c.a. o a dirigerne le relative opere.

Nello specifico: "è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, trattandosi di incombenze che devono essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità".

La giurisprudenza

La pronuncia della Corte Suprema ricalca l'orientamento giurisprudenziale espresso da altre sentenze. Molto simili erano le conclusioni della Cassazione nella sentenza n. 19292/2009 che giungeva alla definizione degli stessi limiti nelle competenze dei geometri, basandosi sul già richiamato art. 16 del RD n.274/1929.

Sulla stessa scia anche la giustizia amministrativa: di recente il Tar Campania - Salerno (sentenza n.9772/2010) rilevava che è illegittimo il titolo a costruire di una costruzione con strutture in c.a. rilasciato sulla base di un progetto firmato da un geometra, a meno che le opere non rientrino nella nozione di "modesta costruzione civile".

Questo orientamento, ha anche precedenti più lontani, si vedano: le sentenze del Consiglio di Stato (n.3068/2003; n.7821/2003; n.4652/2007) ed altre sentenze della Corte Suprema (7778/2005 e 6649/2005).

di Mariagrazia Barletta architetto

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