Detrazioni Irpef del 36%: eliminato l'obbligo della comunicazione di inizio lavori al COP

Per beneficiare della detrazione del 36% dall'imposta Irpef delle spese sostenute per lavori di recupero edilizio non si è più tenuti all'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara. Ad abolire il fastidioso adempimento - che necessariamente doveva essere portato a termine prima dell'inizio lavori, pena la mancata fruizione dell'agevolazione fiscale - è il Decreto Sviluppo (D.Lgs. 13 maggio 2011, n.70) che ha reso la semplificazione subito operativa.

Il Decreto stabilisce, però, un nuovo ma più semplice adempimento: bisognerà indicare, nella dichiarazione dei redditi, i dati catastali identificativi dell'immobile o, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo. Inoltre si rimanda ad un apposito Provvedimento emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate che chiarirà quali saranno i documenti da conservare ed esibire a cura del contribuente in caso di richiesta da parte degli uffici di controllo.

A rendere più snello l'iter burocratico che accompagna la detrazione del 36%  vi è un'altra semplificazione di non poco conto: con l'abrogazione da parte del Decreto sviluppo del comma 19, art.1 della legge 244/2007 viene, infatti, eliminato l'obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera relativa ai lavori, adempimento che era necessario per l'ottenimento della detrazione.

In base alla normativa precedente al Decreto Sviluppo e non modificata dallo stesso, prima dell'inizio dei lavori non rimane che l'obbligo della comunicazione preliminare all'Asl, contenente - oltre le varie informazioni circa il committente ed i lavori da effettuarsi - l'identificazione dell'impresa e la dichiarazione di assunzione di responsabilità della stessa in merito agli obblighi in materia di sicurezza. Si ricorda che la legge prevede che la comunicazione in parola deve essere effettuata solo nel caso in cui la normativa sulla sicurezza (art.99 DLgs 81/2008 e s.m.i.) preveda l'obbligo della notifica preliminare.

Aggiornamento del 18 luglio 2011
Pubblicata in G.U. la legge di conversione del Decreto Sviluppo, n.106 del 12 luglio 2011. Nessuna variazione per le semplificazioni descritte. In sintesi: resta confermata l'abolizione sia della comunicazione di inizio lavori al COP, che dell'obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera dei lavori eseguiti.

Aggiornamento del 20 luglio 2011
Possibili tagli alle detrazioni del 36 e 55% su ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie. Nella Manovra finanziaria è stata introdotta, a partire dai prossimi anni, una riduzione lineare di molte agevolazioni fiscali, fra cui le detrazioni Irpef del 36 e del 55% per le ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie. A meno di un risanamento dei conti pubblici entro settembre 2013. Inoltre viene stabilita la riduzione dal 10 al 4% della ritenuta d'acconto applicata da banche e poste sui bonifici. Un adempimento - si ricorda - in vigore dal 1° luglio 2010 e introdotto dalla manovra dello scorso anno (DL 78/2010).

Aggiornamento del 4 novembre 2011
Detrazione Irpef 36%: i documenti da conservare. Come previsto dal Decreto Sviluppo un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate specifica quali sono i documenti da conservare per usufruire della detrazione Irpef del 36%.

Aggiornamento del 26 giugno 2012

Decreto Sviluppo: bonus fiscali per ristrutturazioni ed efficientamento al 50% Le detrazioni fiscali del 36 e del 55% passano al 50. E' una delle misure inserite nel Decreto Sviluppo, approvato dal Governo Monti, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che provvede anche a sbloccare la detrazione strutturale del 36% in riferimento ad un'ampia categoria di lavori volti al risparmio energetico.

La guida dell'Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie

Per approfondire il tema delle agevolazioni fiscali per interventi di recupero edilizio si segnala l'ultima edizione (marzo 2011) della guida redatta dall'Agenzia delle Entrate,costituita daistruzioni - accompagnate da esemplificazioni aggiornate alla finanziaria 2010, ma non al Decreto Sviluppo - per orientarsi tra le possibili facilitazioni distinte caso per caso.

Sono diversi gli argomenti trattati oltre alla detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione anche: IVA agevolata per i lavori di manutenzione e recupero; detrazione degli interessi passivi sui mutui; e facilitazioni fiscali per acquirenti ed assegnatari di immobili ristrutturati.

Di interesse le istruzioni per ottenere le detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero edilizio e diverse le angolazioni da cui è visionato l'argomento, incluse le risposte a diverse questioni: chi ne può usufruire e per quali tipologie di lavori? Come funziona? A cosa bisogna fare attenzione per non rischiare di perdere i benefici e quali gli adempimenti da compiere?

Si riassumono i punti salienti dell'argomento:

La detrazione del 36% dall'imposta Irpef delle spese per interventi su immobili esistenti

In sintesi: possono usufruire della detrazione tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) ed al contempo risultano proprietari degli immobili oggetto di ristrutturazione o titolari di diritti reali sugli stessi. Si includono: il proprietario, l'affittuario e l'usufruttuario ma anche i loro familiari o conviventi purché si facciano carico delle spese.

Il beneficio, valido per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali, è godibile per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012. Spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro  - da suddividere in dieci anni  - e va riferito alla singola unità immobiliare e non più esclusivamente alla persona fisica che ha sostenuto il costo dei lavori.

Ma per quali lavori si può richiedere l'agevolazione? La guida è chiara: per gli interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia di singoli appartamenti e di immobili condominiali. Mentre gli interventi di manutenzione ordinaria godono del beneficio solo se riguardano specifiche parti comuni di edifici residenziali.

Vi sono anche altri interventi ammessi, tra i quali: la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali o il loro acquisto quando già realizzati, l'eliminazione delle barriere architettoniche, interventi volti al conseguimento del risparmio energetico o al contenimento dell'inquinamento acustico, ma anche le misure di sicurezza statica e antisismica e tutti quegli interventi tesi ad incrementare la sicurezza domestica che siano o meno prescritti dalla legge.

di Mariagrazia Barletta architetto

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