Proposta di riforma del lavoro: un freno alle finte partite IVA

Nella bozza della proposta di riforma del lavoro delineata dal Governo e pubblicata dal Sole 24 Ore e da altri quotidiani, si leggono le linee principali d'intervento sulla disciplina delle tipologie contrattuali: in particolare si intende limitare il ricorso alle finte partite IVA, trasformando le fittizie collaborazioni autonome in contratti a tempo indeterminato.

Aggiornamento del 17 aprile 2012
Finte partite Iva, nel ddl l'esclusione dei professionisti. Giro di vite per le finte partite Iva nella riforma del lavoro. La presunzione di rapporto subordinato non riguarderà le attività intellettuali che necessitano un'iscrizione all'albo.

La collaborazione con il possessore di partita IVA verrà infatti presunta di tipo coordinato e continuativo al verificarsi di 3 condizioni: • durata del rapporto di lavoro complessivamente superiore a 6 mesi nell'arco di un anno, • ricavi percepiti dal collaboratore superiori al 75% dei suoi guadagni, • fruizione di una postazione presso il committente.

In questi casi la collaborazione sarà ritenuta assimilabile ad una co.co.pro. ma priva di un progetto specifico e come tale sanzionabile con la conversione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La novità riguarderà però solo alcuni professionisti: la bozza esclude infatti espressamente gli iscritti all'albo che svolgono «attività riconducibili in misura prevalente all'attività professionale contemplata dall'albo in discorso».

Presumibilmente vedranno applicata la misura - sempre che diventi tale - solo i professionisti falsi autonomi iscritti ad un albo che svolgono un lavoro subordinato nell'ambito di attività non strettamente connesse a quelle che prevalentemente caratterizzano il titolo acquisito, sia esso di arch., ing. o altro. Potrebbe essere, ad esempio, il caso dell'architetto che svolge un lavoro subordinato ma a partita IVA come disegnatore o renderer presso uno studio o un qualsiasi altro committente.

In ogni caso l'attività che risponde alle caratteristiche di lavoro dipendente sarà suscettibile di prova contraria per evitare di colpire le collaborazioni autonome "genuine". Dunque al verificarsi delle 3 condizioni individuate dalla bozza la collaborazione sarà presunta di carattere coordinato e continuativo fino ad eventuale prova contraria, fornita dal committente.

di Mariagrazia Barletta architetto

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