Tariffe e appalti: anche per i servizi di progettazione basterà dettagliare i corrispettivi

Nel settore pubblico la stima del compenso per il professionista deve seguire i principi della «accuratezza» e della «analiticità», gli stessi fissati dal decreto liberalizzazioni per il mercato privato. A dirlo è l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con deliberazione n.49/2012. In seguito all'abolizione della tariffa professionale ad opera del decreto liberalizzazioni, l'Autorità aveva avviato un tavolo tecnico per fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sulle modalità per quantificare i corrispettivi da porre a base di gara per le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria

Ed ecco arrivare le conclusioni, anche se - precisa l'Autorità - si tratta di «prime indicazioni». Una precisazione che lascia presumere l'arrivo di ulteriori e necessarie istruzioni.

Secondo l'Authority basterà che la stazione appaltante alleghi alla documentazione di gara l'elenco degli elaborati da redigere con i relativi costi. Una sorta di «computo metrico estimativo della prestazione di progettazione». Il corrispettivo, cioè, dovrà essere indicato analiticamente, scomponendo la prestazione nei singoli elementi. Nient'altro che l'equivalente del mandato dettagliato richiesto dal decreto liberalizzazioni per i committenti privati.

Resta l'obbligo di illustrare le modalità di calcolo del corrispettivo, precisando come vengono quantificati i costi della progettazione o di altro servizio professionale. Bisognerà fare ricorso ai valori di mercato. D'altronde è lo stesso Codice dei Contratti a suggerirlo, negli articoli 29, 89 e 115, che disciplinano la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara. Gli importi dovranno riferirsi ai costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche negli ultimi anni e a servizi comparabili con quelli da stimare.

Individuato un servizio confrontabile con quello da valutare e relativo ad un'opera già realizzata, essendo noto l'importo finale dei lavori e il costo della relativa progettazione, sarà calcolata la percentuale di incidenza della fase di progettazione sul costo dell'opera. Quella percentuale, raffrontata all'importo preventivato dei lavori da eseguire, fornirà un importo. Questo, incrementato della media dei ribassi ottenuti negli ultimi anni, costituirà la cifra da porre a base di gara per il servizio tecnico richiesto.

Lo stesso importo sarà rilevante per determinare il superamento delle soglie e quindi per scegliere la legittima procedura di affidamento.

Il disaccordo espresso dal Consiglio Nazionale Architetti

Non sembra della stessa opinione il Consiglio Nazionale Architetti. Ad esprimersi è il vicepresidente La Mendola, secondo cui «sarebbe più opportuno utilizzare le tabelle parametriche previste nel Decreto di prossima emanazione dal Ministro della Giustizia».

La Mendola - pur riconoscendo il prezioso lavoro svolto dall'Autorità - afferma che i parametri sarebbero un valido riferimento per le amministrazioni pubbliche «scongiurando il rischio di alimentare una eccessiva discrezionalità delle stazioni appaltanti che non si coniugherebbe con il principio della trasparenza a cui si ispirano le direttive europee ed il codice dei contratti».

Positivo il giudizio dell'OICE

Positiva la valutazione di Gabriele Giacobazzi, presidente dell'OICE, secondo cui la determinazione «ha fornito indicazioni di grande rilievo e pragmaticità per risolvere i problemi derivanti dall'avvenuta abrogazione delle tariffe professionali. Il riferimento ai reali costi di produzione del progetto, analizzati rispetto ai contratti degli ultimi anni e alle dinamiche dei ribassi, dovrebbe consentire alle stazioni appaltanti di quotare correttamente l'importo a base di gara».

Alcune osservazioni

C'è da osservare che niente appare discrezionale nel metodo indicato dall'AVCP, tra l'altro sostenuto dal Codice stesso. Tutte le indicazioni che l'Autorità fornisce tendono a restringere al massimo la possibilità di quantificare i compensi in maniera arbitraria. I parametri, inoltre, non sono stati emanati e fino ad allora alternative per il calcolo dei corrispettivi non esistono.

Bisogna ricordare, com'è giusto e come anche l'AVCP ha fatto nella sua determinazione, che in seguito alla legge Bersani e al terzo correttivo al Codice, il riferimento alla tariffa per la determinazione dei corrispettivi non era un obbligo, ma una delle strade da poter percorrere se ritenuta adeguata. Le stazioni appaltanti potevano infatti impiegare le tariffe come parametro di riferimento se "motivatamente ritenute adeguate".

di Mariagrazia Barletta architetto

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