Semplificazioni bis, le novità del Ddl. Stop al silenzio-rifiuto per il Permesso di Costruire

Eliminato il silenzio-rifiuto per il permesso di costruire su beni tutelati e tempi certi per l'autorizzazione paesaggistica. Sono le principali novità in materia edilizia inserite nel Disegno di legge Semplificazione bis, varato dal Governo nel CdM appena concluso. 

I provvedimenti coinvolgono diversi ambiti: le infrastrutture, i beni culturali e l'edilizia, l'ambiente e la sicurezza sul lavoro. Per quest'ultima, si apprende dalla conferenza stampa di fine Consiglio, che saranno semplificati gli oneri di informazione, «senza toccare gli aspetti sostanziali della disciplina». L'obiettivo del Governo è adottare modelli e procedure semplificate, per incidere in modo consistente su costi per i cittadini (stimati in 3,7 miliardi). Obiettivo: ridurre gli adempimenti per liberare risorse per la tutela effettiva della sicurezza. 

In materia di tutela ambientale si prevedono norme predisposte dal Ministero dell'Ambiente per "alleggerire" una serie di procedimenti tra cui l'AIA, inoltre semplificazioni sono in arrivo per lo smaltimento delle rocce da scavo.

Secondo le bozza del provvedimento, pubblicata da alcuni quotidiani prima del Consiglio dei Ministri, ecco le novità che dovrebbero riguardare permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica.

Permesso di costruire

Nel caso di permesso di costruire richiesto su immobili soggetti a vincolo ambientale paesaggistico o culturale viene eliminato il silenzio-rifiuto. In particolare, nel caso di diniego da parte della amministrazione cui compete la tutela di un vincolo e quando il provvedimento finale del dirigente o del responsabile d'ufficio non è adottato entro i termini previsti, non potrà formarsi il silenzio-rifiuto. L'amministrazione dovrà necessariamente dare risposta al cittadino, attraverso un provvedimento espresso (d'altronde come già stabilito dalla legge 241/1990).

Il Ddl unifica gli iter che il TU Edilizia (art.20) distingueva a seconda che la tutela fosse di competenza del comune o di altra amministrazione: qualsiasi sia l'autorità responsabile, il termine di 30 giorni entro cui il comune adotta provvedimento finale, dovrà decorrere dal rilascio dell'atto di assenso.

La conferenza di servizi è resa non obbligatoria: il comune che dovrà acquisire l'atto di assenso potrà decidere di indirla o meno, valutando in riferimento ai tempi ed osservando le disposizioni generali stabilite dalla legge 241/1990. Lo scopo è evitare inutili dilatazioni di tempi, come nei non sporadici casi di indizione di una conferenza anche quando la convocazione coinvolge una sola amministrazione, oltre naturalmente al comune procedente.

Autorizzazione paesaggistica, modifica all'art. 146 del Codice

Si semplifica l'iter e si accorciano i tempi dell'autorizzazione paesaggistica quando gli strumenti urbanistici sono adeguati alle prescrizioni dei piani particolareggiati. In questi casi il parere del soprintendente continua ad essere obbligatorio ma non vincolante. A cambiare sono tempi: viene eliminata la previsione secondo cui trascorsi 90 giorni, il parere del soprintendente è da ritenersi positivo; cancellata anche la possibilità da parte dell'amministrazione competente di indire una conferenza di servizi qualora il soprintendente non si pronunci entro 45 giorni dal ricevimento degli atti.

L'iter diventerà molto semplice con un passaggio di poteri all'amministrazione competente se i tempi di risposta del soprintendente si dilatano. Dunque: trascorsi 45 giorni dal ricevimento degli atti, se il soprintendente non si pronuncia in merito alla compatibilità paesaggistica e alla conformità dell'intervento alle disposizioni del piano paesaggistico, il potere di decisione passerà all'amministrazione competente (Regione o Enti delegati).

di Mariagrazia Barletta architetto

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