Proroga per l'autocertificazione della Valutazione dei Rischi

Per l'autocertificazione della Valutazione dei Rischi c'è tempo fino al 30 giugno 2013. La proroga è contenuta nella Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012), pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1° gennaio.

I datori di lavoro che hanno fino a 10 lavoratori e le cui aziende non presentano rischi particolari (art. 31, comma 6 del DLgs 81/08) potranno ancora autocertificare il DVR. Comunque dal 6 febbraio 2013 entrerà in vigore il Decreto interministeriale che ha recepito le procedure standardizzate approvate dalla Commissione consultiva.

La proroga si è resa necessaria a causa di un vuoto normativo. Il Dl 57/2012 aveva infatti prorogato l'autocertificazione fino al 31 dicembre 2012 e i nuovi modelli standardizzati entrano in vigore dal 6 febbraio 2013, in questo intervallo di tempo alle aziende con meno di 10 lavoratori non restava che la procedura ordinaria.

Possibilità di scegliere l'iter ordinario

In ogni caso, resta la possibilità da parte del datore di lavoro di scegliere comunque l'iter ordinario (interpello 7/2012). Si ricorda infatti che «la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire le completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione» (art. 28 del DLgs. 81/08).

Spetta al datore di lavoro dimostrare di aver, con la redazione del DVR, ottemperato agli obblighi imposti dal Testo Unico, compresa la necessità di valutare tutti i rischi. A tale scopo può essere utilizzata qualunque procedura che consenta di redigere un DVR coerente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.

di Mariagrazia Barletta architetto

La proroga:

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013). (12G0252) (GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212). La proroga è contenuta all'articolo 1, comma 388 e nella tabella 2, punto 9 dell'allegato n.2.

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