Maniglioni antipanico, obbligo di marcatura CE

Nelle attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco, dal prossimo 16 febbraio, scatta l'obbligo di marcatura CE per i dispositivi di apertura manuale di porte installate lungo le vie di esodo.

I maniglioni non marcati CE dovevano essere sostituiti entro 6 anni, poi prorogati ad 8, dalla entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 3 novembre 2011. Il Decreto era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2004 ed entrava in vigore dopo 90 giorni. La scadenza degli 8 anni è dunque prossima: entro il 16 febbraio nelle attività elencate all'allegato 1 del DPR 151/2011, e dunque in tutte le attività delle categorie di rischio A, B e C, devono essere installati, lungo e vie di esodo, maniglioni antipanico conformi alle norme UNI EN 197 e UNI EN 1125.

Le condizioni sono quelle stabilite dal Decreto del Ministero dell'Interno 3 novembre 2011. A meno che le regole tecniche non dispongano diversamente, è prevista l'installazione di dispositivi marcati CE:

1. Conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
  •  l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26.

2. Conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno uno dei seguenti casi:

  • l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
  •  l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
  • locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

di Mariagrazia Barletta architetto

Per approfondire:

Ministero dell'Interno, Decreto 3 novembre 2004 - Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. (Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18.11.2004).

Decreto 6 dicembre 2011, modifica la Decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

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