Formazione obbligatoria: l'Ordine non può limitare la concorrenza

Il diritto dell'Unione europea non ammette che un ordine professionale imponga ai propri iscritti un sistema di formazione obbligatoria che limiti la concorrenza e stabilisca condizioni discriminatorie a danno dei suoi concorrenti. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che impone agli ordini professionali il rispetto delle regole della concorrenza.

Gli ordini professionali non possono riservare a sé, neanche parzialmente, l'erogazione della formazione dei propri iscritti. Inoltre i regolamenti per la formazione obbligatoria devono garantire parità di trattamento e non discriminazione degli organismi esterni che fanno richiesta di autorizzazione per erogare servizi nell'ambito di tale formazione.

I motivi della sentenza

La Corte si è pronunciata in riferimento all'OTOC, l'Ordine professionale portoghese a cui gli esperti contabili devono essere necessariamente iscritti. Secondo il regolamento adottato dall'OTOC, gli esperti contabili devono conseguire nel corso di due anni una media di 35 crediti di formazione erogata o omologata dallo stesso Ordine. La formazione prevista è di due tipi: una professionale ed una istituzionale e cioè legata alle novità legislative ed alle questioni di ordine etico o deontologico. Quest'ultima secondo lo stesso regolamento è erogata esclusivamente dall'OTOC. Inoltre per le attività di formazione non riservate a sé, è l'Ordine a decidere di iscrivere o meno un organismo di formazione e ad omologare le attività di formazione proposte da tali organismi.

Autorità garante della concorrenza. Distorsione del mercato

l'Autorità garante della concorrenza del Portogallo aveva dichiarato che il regolamento sul conseguimento di crediti formativi aveva causato una distorsione della concorrenza sul mercato della formazione obbligatoria degli esperti contabili in tutto il territorio nazionale, in violazione del diritto dell'Unione. Il mercato sarebbe stato artificiosamente segmentato dall'OTOC che ha riservato a sé una parte della formazione ed ha imposto condizioni discriminatorie a svantaggio dei concorrenti dell'Ordine.

L'OTOC ha chiesto l'annullamento della decisione dell'Autorità garante della concorrenza dinanzi ai giudici portoghesi. In tale contesto, il Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona) ha interrogato la Corte di giustizia in merito all'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza agli ordini professionali.

La pronuncia della Corte di giustizia Ue

Nella sentenza la Corte ha affermato innanzitutto che un regolamento adottato da un ordine professionale equivale ad una decisione presa da un'associazione di imprese ai sensi del diritto dell'Unione in materia di concorrenza. E, anche se un ordine professionale è chiamato dalla legge a regolamentare un sistema di formazione obbligatoria per i suoi iscritti, le norme emanate dall'Ordine non possono sottrarsi al diritto europeo in materia di concorrenza.

Non è importante che tali norme non abbiano un'influenza diretta sull'attività economica dei membri dell'ordine professionale, il diritto europeo in materia di concorrenza va applicato comunque, perché l'attività formativa erogata da un ordine professionale riguarda un mercato in cui l'Ordine stesso esercita un'attività economica. E' contrario quindi alle regole comunitarie della concorrenza sottrarre dal mercato una parte di attività, in questo caso quella di formazione, a vantaggio di un ordine professionale.

Non è consentito, inoltre, imporre al mercato condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti dell'ordine. Secondo la sentenza, infatti, il Tribunale portoghese dovrà poi esaminare le condizioni di accesso al mercato degli organismi diversi dall'OTOC, per stabilire se siano assicurate pari opportunità tra i diversi operatori economici. La Corte rileva che l'OTOC si è investito del potere di pronunciarsi in modo unilaterale sulle domande di iscrizione o di omologazione senza che tale potere sia corredato da limiti, obblighi o controlli, circostanza che potrebbe condurlo a falsare la concorrenza favorendo le proprie azioni formative.

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