Interpello: i requisiti dei Coordinatori per la sicurezza

Come stabilito dall'art.98 del Dlgs 81/08, architetti e ingegneri che intendono svolgere il ruolo di coordinatori per la sicurezza, oltre a possedere un attestato di frequenza ad un corso specifico di almeno 120 ore, devono farsi attestare, dai datori di lavoro o dai committenti, l'esperienza lavorativa svolta nel settore delle costruzioni. Esperienza che deve essere di almeno 1 anno se la laurea è quinquennale e di almeno due se la laurea è di tipo triennale.

La Commissione per gli Interpelli del ministero del Lavoro chiarisce cosa si intende per «attività lavorativa nel settore delle costruzioni» e vengono elencate alcune attività che, se svolte, possono servire ad attestare l'esperienza lavorativa in tale settore.

A proporre istanza di interpello è stato il Consiglio nazionale degli ingegneri che ha richiesto chiarimenti sulla documentazione che i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori devono possedere per dare prova dell'attività lavorativa prestata nel settore delle costruzioni. Le attività - afferma la Commissione - devono far riferimento ai cantieri temporanei e mobili così come definiti dall'art. 89 del Testo unico sulla sicurezza.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri nell'istanza di interpello aveva presentato un elenco esemplificativo di attività rispetto al quale attendeva una risposta dalla Commissione. Secondo la Commissione tutte le attività elencate dal Consiglio degli ingegneri sono valide per lo scopo e coerenti con le finalità normative, sono dunque tutte valide ad attestare l'esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni. Anzi l'elenco non è esaustivo, quindi la lista delle possibili attività è da arricchire.

In definitiva dall'interpello emerge una lista di attività che senza dubbio possono valere per attestare l'esperienza nell'ambito del settore delle costruzioni.

Ecco l'elenco:

1. attività di direttore di cantiere,
2. attività di capo cantiere,
3. attività di capo squadra,
4. attività di direttore dei lavori,
5. attività di direttore operativo di cantiere,
6. attività di assistente a tali soggetti, con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere,

7. attività di responsabile di azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche,
8. attività di responsabile dei lavori,
9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni
10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni in aggiunta alle attività precedentemente elencate.

di Mariagrazia Barletta architetto

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