Agenzia delle Entrate: bonus del 50% nel 2012, si può scegliere la detrazione più conveniente

Il contribuente che ha eseguito lavori di ristrutturazione su uno stesso immobile, sostenendo le spese in più tempi, in parte dal 1° gennaio al 25 giugno ed in parte dal 26 giugno al 31 dicembre, può scegliere di usufruire della detrazione del 36 o del 50%, a seconda della maggiore convenienza. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la circolare 13/E, con la quale ha dato risposta ad alcune domande riguardanti le detrazioni fiscali del 50%.

Alcune delucidazioni hanno riguardato anche particolari condizioni per il trasferimento della detrazione ed è stato chiarito che la dichiarazione di esecuzione dei lavori non è obbligatoria ai fini dei controlli ispettivi.

La scelta tra la detrazione del 36 e del 50%

In definitiva se un contribuente ha sostenuto delle spese di recupero edilizio dal 1° gennaio al 25 giugno ed altre dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, e relativamente ad uno stesso immobile, potrà scegliere di avvalersi della detrazione più conveniente. Anziché detrarre il 36% delle spese sostenute entro il 25 giugno (entro il limite di 46mila euro), potrà decidere di portare in detrazione quelle relative al periodo 26 giugno - 31 dicembre, godendo così del bonus del 50% calcolato su un tetto di spesa di 96mila euro.

Ricordiamo infatti che per il periodo che va dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, il Dl 83/2012 ha innalzato la detrazione Irpef del 36% per le ristrutturazioni edilizie portandola al 50%, incrementando anche il tetto di spesa che è passato da 48mila a 96mila euro (dopo il 30 giugno 2013 il bonus ritorna al 36% ed limite massimo di spesa a 48 mila euro).

La dichiarazione di esecuzione dei lavori

Le Entrate hanno anche chiarito che l'aumento del tetto di spesa comunque non rende obbligatoria la dichiarazione di esecuzione dei lavori. Questa, prevista dal decreto interministeriale n. 41 del 1998 per i lavori che superano i 51645,69, è stata infatti superata da recenti leggi di semplificazione.

In particolare la legge 106/2011 ha individuato nella dichiarazione dei redditi l'unico mezzo per l'invio di alcuni dati all'Agenzia delle Entrate. Con la dichiarazione vanno indicati i dati catastali identificativi dell'immobile, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e va specificato se i lavori sono effettuati o meno dal detentore. Vi sono poi dei documenti da conservare e da esibire a richiesta degli uffici fiscali, si tratta di una serie di documenti elencati da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate - tra questi la comunicazione preventiva all'ASL, le fatture e le ricevute fiscali, le ricevute dei bonifici di pagamento - ma nessun riferimento alla dichiarazione di esecuzione dei lavori, che dunque non è richiesta, non va predisposta né conservata per eventuali controlli.

Trasferimento della detrazione

L'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che in caso di lavori di ristrutturazione su un immobile in affitto, con il decesso dell'inquilino che ha eseguito i lavori, l'erede, se subentra nel contratto di locazione e conserva la detenzione del bene, può portare in detrazione le rate residue. Infine in caso di sentenza di separazione, quando l'immobile intestato ad un coniuge è assegnato all'altro coniuge, quest'ultimo, risiedendo nell'abitazione, ha diritto ad usufruire della detrazione (naturalmente se in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per godere del bonus).

di Mariagrazia Barletta architetto

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