Documento di valutazione dei rischi standardizzato: gli obblighi degli studi professionali

Dal 1° giugno gli studi professionali che occupano fino a 10 lavoratori dovranno redigere un documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate approvate dalla Commissione consultiva e recepite con il decreto dei ministeri del Lavoro e dell'Interno. Dal 31 maggio infatti cade definitivamente la possibilità di autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi.

L'utilizzo delle procedure standardizzate è facoltativo per gli studi che hanno più di 10 lavoratori (e fino a 50), che potranno scegliere tra la procedura standardizzata e il DVR ordinario, elaborato cioè ai sensi dell'art. 28 del Dlgs 81/08. In ogni caso, anche per le aziende con meno di 10 lavoratori non è esclusa la possibilità di redigere un DVR secondo l'iter ordinario e quindi senza far ricorso alla procedura standardizzata (interpello 7/2012). Spetta al datore di lavoro dimostrare di aver, con la redazione del DVR, ottemperato comunque agli obblighi imposti dal Testo Unico (artt. 17, 28 e 29), compresa l'avvenuta valutazione di tutti i rischi.

Anche per i datori di lavoro di studi con meno di 10 lavoratori vale infatti quanto imposto dall'art. 28 del TU: «la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire le completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione». 

Vediamo, schematicamente, alcuni degli obblighi e le questioni più importanti che uno studio professionale deve eventualmente fronteggiare.

Cos'è un Documento di valutazione dei rischi standardizzato?

È un modello di riferimento, sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi, indirizzato ai datori di lavorato di piccole attività. La sua redazione fa parte del processo più complesso della valutazione dei rischi. Il modello è flessibile e può essere integrato. 

Il DVRS segue prima di tutto i principi generali che devono guidare alla scelta delle misure di riduzione e di controllo dei rischi (art. 15 del DLgs 81/08) e prevede 4 fasi:

    • descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo, delle attività e delle mansioni;
    • individuazione dei pericoli presenti;
    • valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e misure di attuazione;
    • definizione del programma di miglioramento.

Quali studi sono obbligati a redigere un DVR standardizzato?

L'obbligo di DVR standardizzato scatta per gli studi professionali che impiegano fino a 10 lavoratori e dunque basta occupare anche 1 solo lavoratore subordinato e ad esso equiparato secondo il DLgs 81/08. In definitiva basta che, all'interno dello studio, svolgano la loro prestazione professionale anche un solo collaboratore coordinato e continuativo o un lavoratore a progetto o un collaboratore lavoratore autonomo (diverso dal titolare o dai titolari in caso di studio associato) che scatta l'obbligo di valutare i rischi e di redigere il relativo documento.

La presenza di un lavoratore, che sia subordinato, equiparato o di un collaboratore lavoratore autonomo, rende il committente un datore di lavoro secondo il TU. Anche il tirocinante, il lavoratore a progetto ed il collaboratore coordinato e continuativo, come i lavoratori subordinati, hanno diritto alla tutela della loro sicurezza e della loro salute. Significa che non solo il datore di lavoro deve prendere tutte le misure per prevenire qualsiasi malattia ed infortunio ma, tutelare la salute, comporta la messa in atto di tutte le misure che servono a conseguire lo «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale del lavoratore».

In definitiva, se uno studio occupa anche un solo lavoratore definito tale dal DLgs 81/08, allora scatta l'obbligo della valutazione dei rischi. Per il TU della sicurezza un lavoratore è «una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione [...]».

Società e studi associati sono obbligati a redigere il DVRS?

Anche per società tra professionisti e per studi associati l'obbligo di redigere un DVR standardizzato scatta nei casi in cui viene occupato anche solo un lavoratore subordinato o equiparato o un collaboratore autonomo diverso dal titolare. Sono considerati "equiparati" molte tipologie di lavoratori, tra queste anche i soci lavoratori che prestano la loro attività per conto della società (vedi tabella). Resta la regola di base secondo cui tra gli 11 e i 50 lavoratori l'impiego del DVRS è facoltativo.

Negli studi associati, il professionista che collabora con il suo associato, non è considerato lavoratore e dunque, se lo studio non ha collaboratori diversi dagli associati o dipendenti o tirocinanti, non ha obbligo di redigere il DVR standardizzato. Diverso è il caso del socio lavoratore di una società che invece è considerato lavoratore secondo la definizione del DLgs 81/08, in questo caso anche se non sono occupati altri lavoratori, scatta comunque l'obbligo di valutare i rischi.

La redazione del DVRS può essere delegata?

No. È un obbligo del datore di lavoro che non può essere delegato. Questo non significa che il datore di lavoro non possa incaricare un consulente esterno, che dovrà essere scelto con criterio, tra persone competenti.

Se il datore di lavoro di uno studio professionale ha già un DVR deve rielaborarlo secondo le nuove procedure?

Il datore di lavoro che abbia già redatto un DVR, scegliendo di non avvalersi dell'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi, non deve rielaborare il DVR secondo le procedure standardizzate. Dovrà, però, aggiornarlo (come ogni DVR o DVRS) in caso di modifiche significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori e in tutti gli altri casi previsti dal DLgs 81/08 (art. 29 comma 3).

Come si dà prova di aver effettuato la valutazione dei rischi entro un certa data?

Sul frontespizio del modello di DVRS, approvato dalla Commissione consultiva, è specificato che il documento deve essere munito di "data certa". Ai fini della "data certa" il documento deve essere sottoscritto dal RSPP, dal medico competente (se nominato) e dal RLS o RSLT. In mancanza del medico competente o del RLS o RLST, la data deve essere documentata o inviandosi il documento in formato pdf tramite PEC, oppure con uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge.

Tra le diverse soluzioni vi è l'apposizione del timbro di un ufficio postale sul documento avente "corpo unico" e seguendo la procedura descritta nella disposizione delle Poste italiane 93/2007. Oppure, altra soluzione semplice, è spedire il documento alla sede del proprio studio a mezzo raccomandata.

di Mariagrazia Barletta architetto

Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 e modulistica [lavoro.gov.it]

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (DLgs 81/08 aggiornato a maggio 2013) [lavoro.gov.it]

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