Attestato di prestazione energetica, chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo economico

Per certificare le prestazioni energetiche degli edifici si utilizza già da adesso l'APE - attestato di prestazione energetica, che, in attesa della definizione dei nuovi criteri di calcolo, deve seguire la normativa attualmente vigente, e quindi il DPR 59/2009 e le specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.

A chiarirlo è stato il ministero dello Sviluppo economico che ha emanato una circolare di chiarimento. L'atto ministeriale era necessario per sciogliere i dubbi emersi con l'emanazione e l'entrata in vigore del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, con il quale l'attestato di certificazione energetica (ACE) è stato sostituito dall'attestato di prestazione energetica (APE), al fine di recepire i criteri indicati nella direttiva 2010/31/UE.

La metodologia di calcolo dell'APE sarà definita da appositi decreti, la cui emanazione è affidata al ministero dello Sviluppo economico. Fino ad allora l'attestato cambia solo nome (da ACE ad APE) ma continueranno ad essere utilizzate le procedure e le metodologie di calcolo fino ad ora utilizzate.

Siamo cioè nel periodo transitorio definito dal decreto legge 63/2013. In questo lasso di tempo, che intercorre quindi dall'entrata in vigore del decreto alla emanazione delle nuove metodologie che andranno a recepire la direttiva 2010/31/Ue, si continuerà a certificare le prestazioni energetiche come si faceva prima. I riferimenti normativi continuano ad essere i DPR emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, in particolare il DPR 2 aprile 2009, n.59  e le specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note

Difatti, il DPR 59/2009 sarà abrogato solo con l'entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di calcolo. Ciò - chiarisce la circolare - con l'evidente finalità di non creare vuoti normativi. Naturalmente, nelle Regioni in cui si è provveduto ad emanare disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE, si continuerà ad applicare la normativa regionale in materia, sempre fino all'emanazione dei nuovi decreti.

di Mariagrazia Barletta 

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