Permesso di Costruire e SCIA. Come cambiano tra semplificazioni reali e fittizie

I nuovi pacchetti semplificazioni, elaborati dai Consigli dei ministri di un mese fa, hanno modificato il permesso di costruire e la Scia con l'intento di abbreviarne i tempi. Alcune misure introducono vere semplificazioni, altre ribadiscono novità già approvate con il decreto Sviluppo 83/2012, altre ancora vanno ricalibrate rispetto alla annunciata forza innovativa.

Le novità sono state spacchettate in due provvedimenti, uno ha preso la strada del decreto legge ed è già in vigore, per l'altro il Governo ha scelto la forma del disegno di legge, con iter più lungo - perché non vincolato alla scadenza dei 60 giorni - e più incerto. Alcuni provvedimenti, tra i più incisivi, sono stati affidati proprio al ddl.

Il decreto è stato convertito in legge. Vedi l'articolo del 9 agosto 2013: "Il decreto «del fare» è legge, le novità per l'edilizia"

Silenzio-rifiuto e Permesso di Costruire

Novità per il permesso di costruire. Da ricalibrare secondo la sua reale capacità innovativa, è l'annunciata soppressione del silenzio-rifiuto per gli immobili sottoposti a vincolo. La novità - già in vigore - è inserita nel decreto «del fare» (art. 30). In caso di diniego dell'atto di assenso, sia che la tutela competa al comune o ad altra amministrazione, trascorsi nel silenzio i 30 giorni per l'adozione del provvedimento conclusivo l'istanza si intende respinta (i 30 giorni scattano dal rilascio dell'atto da parte dell'amministrazione cui compete la tutela del vincolo).

Trascorsi i 30 giorni - anche se il testo del provvedimento elimina la parola silenzio-rifiuto - comunque «la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta». In definitiva trascorsi i 30 giorni, il rifiuto rimane, solo che l'amministrazione dovrà darne notizia in tempi prestabiliti. E qui è la novità: il responsabile del procedimento è obbligato a trasmettere al richiedente il provvedimento di diniego entro 5 giorni dalla data in cui questo è acquisito agli atti. La comunicazione deve dare indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere. Un provvedimento che comunque dà una certezza sui tempi di risposta.

Il decreto legge prescrive anche che il procedimento sia sempre concluso con un atto espresso, ribadendo quanto già stabilito dalla legge 241/1990.

La conferenza di servizi non è obbligatoria

Per il permesso di costruire, niente obbligo di indizione di una conferenza di servizi se il vincolo compete ad un'amministrazione che non è quella comunale. L'atto di assenso - secondo il nuovo comma 9 dell'art. 20 del TUE, modificato dal decreto «del fare» - può essere «eventualmente acquisito in conferenza di servizi». Lo scopo è evitare inutili allungamenti di tempo, nei casi non sporadici di indizione di una conferenza di servizi che coinvolge una sola amministrazione, oltre naturalmente al comune procedente.

Non si tratta di una grossa novità, perché già contenuta nel decreto Sviluppo (Dl 83/2012). Lo scorso anno infatti la legge aveva stabilito che tutti gli atti di assenso fossero acquisiti dallo sportello unico. Già da allora si delegava al responsabile del procedimento il compito di valutare la maggiore convenienza tra la conferenza di servizi e l'acquisizione diretta degli atti.

Resta inoltre un obbligo successivo, stabilito sempre dal decreto Sviluppo, che indebolisce la discrezione del responsabile del provvedimento e rende meno incisiva la novità su cui si continua a battere. In definitiva se entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di permesso di costruire, non si giunge ad intese, oppure una o più amministrazioni non si pronunciano o esprimono parere negativo (ma non di incompatibilità dell'intervento), il responsabile del procedimento deve indire necessariamente una conferenza di servizi.

Acquisizione degli atti di assenso allo Sportello unico per Scia e Cil

Per gli interventi edilizi soggetti a Scia e alla Cil, l'interessato può richiedere allo sportello unico di acquisire gli atti di assenso necessari per l'intervento edilizio. La misura è anch'essa contenuta nel decreto «del fare». L'istanza può essere contestuale o precedente alla presentazione della Scia, i lavori, però, possono essere avviati solo dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione degli atti o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

Il decreto Sviluppo (Dl 83/2012) nel rafforzare lo sportello unico dell'edilizia già ha sancito che tutti i pareri e nulla osta dovuti dalle amministrazioni - cui compete la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute e dell'incolumità pubblica - devono essere acquisiti dallo sportello unico. Deve essere il SUE il referente esclusivo per il privato che deve ottenere un'autorizzazione o comunicare l'avvio di un intervento edilizio.

La novità quindi non risiede nella possibilità di richiedere al SUE l'acquisizione di pareri e nulla osta, ma nel fatto che l'interessato possa decidere di richiedere l'acquisizione degli atti di assenso prima di presentare la Scia, anticipando così i tempi. E l'amministrazione deve dare comunicazione dell'avvenuta a acquisizione entro 60 giorni dalla richiesta. Ancora una volta si batte sui tempi certi di risposta.

La variazione di sagoma non è più soggetta a Permesso di Costruire

Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad una modifica della sagoma ma non del volume sono soggetti a Scia e non più al permesso di costruire. La novità è sempre contenuta nel decreto «del fare» ed è già in vigore. Nessun cambiamento per gli interventi su immobili sottoposti a vincolo dal Dlgs 42/2004 che comportano modifiche della sagoma. Questi continuano ad essere autorizzati attraverso PdC 

Il decreto cambia la definizione di «interventi di ristrutturazione edilizia». Vi rientrano i lavori di demolizione e ricostruzione nel rispetto del volume (ma non più della sagoma) dell'edificio preesistente. Sono inclusi anche gli interventi «volti al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza». Mentre per gli edifici sottoposti a vincolo secondo il DLgs 42/2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia solo se viene rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Il decreto del fare stabilisce anche che nelle zone omogenee "A" gli interventi di variante al PdC, per i quali può essere presentata una Scia, e che comportano una variazione della sagoma rispetto all'edificio già assentito, i lavori non possono avere inizio prima di 20 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le novità contenute nel ddl: Permesso di Costruire e varianti non essenziali

Una misura molto incisiva, inclusa nel secondo pacchetto semplificazioni, tenta la riduzione dei tempi del permesso di costruire. I 60 giorni, concessi al responsabile del procedimento per formulare una proposta di provvedimento, ed i tempi di interruzione per la richiesta di documentazione integrativa, oggi sono raddoppiati per i comuni con più di 100mila abitanti. Il ddl propone il raddoppio dei tempi - sempre nei comuni con popolazione superiore alle 100mila unità - solo in caso di progetti particolarmente complessi e secondo una motivata risoluzione del responsabile del procedimento. Si tratterebbe di eliminare il raddoppio automatico con un notevole abbattimento di tempi.

Nello stesso provvedimento viene proposta la realizzazione di varianti non essenziali al PdC tramite Scia. Gli interventi però devono essere conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e devono essere attuati solo dopo l'acquisizione dei dovuti atti di assenso.

di Mariagrazia Barletta 

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