Lavori anti-sismici ammessi all'incentivo del 65%

si applica nei Comuni delle zone 1 e 2 della classificazione sismica

La detrazione del 65% per le spese di efficientamento energetico è estesa agli interventi antisismici: un atteso rafforzamento del bonus, anche se a tempo limitato e geograficamente selettivo. L'allargamento dell'incentivo è previsto in uno degli ultimi emendamenti al decreto sui bonus fiscali (Dl 63/2013) presentato in Commissione Finanze e Attività produttive alla Camera. La novità riguarderà le abitazioni principali e le attività produttive dei Comuni con maggior grado di sismicità.

Un «importante risultato», ha commentato il presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci, primo firmatario dell'emendamento. «Ora l'obiettivo - ha aggiunto - è la stabilizzazione e l'estensione dell'eco-bonus a partire dal 2014, come più volte promesso sia dal ministro Lupi che dal ministro Orlando». Soddisfatto anche Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio nazionale degli architetti: «finalmente prende il via concretamente anche nel nostro Paese la cultura della prevenzione antisismica» ha commentato.

Il bonus: caratteristiche

Secondo la proposta, fino al 31 dicembre 2013, gli interventi antisismici potranno beneficiare del bonus del 65%, con un tetto di 96mila euro per unità immobiliare, per una spesa massima detraibile di 62400 euro (65% di 96mila) da ripartire in 10 rate annuali.

Il bonus si applica nelle zone sismiche più pericolose: le zone 1 e 2 della classificazione nazionale (Ordinanza del PdCM 3274/2003). Interesserà comunque una buona fetta del territorio italiano: 3069 Comuni italiani, il 38% del totale. Ad accedervi non sono tutte le unità abitative o edifici: ne possono godere le abitazioni principali e anche tutte le attività produttive.

Oltre alle restrizioni di tipo geografico o funzionale, c'è da fare i conti con la tipologia - comunque molto ampia - di interventi ammessi (quelli elencati all'articolo 16 bis, comma 1, lettera i del TUIR). Vi rientrano tutte le opere per la messa in sicurezza statica purché, però, siano verificate alcune condizioni. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali o su complessi di edifici collegati strutturalmente «e comprendere interi edifici». Se gli interventi ricadono nei centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Sono incluse nel bonus anche le spese per la redazione della documentazione obbligatoria che serve a comprovare la sicurezza statica.

Infine la questione tempo. Il bonus si applicherà alle procedure di autorizzazione attivate dopo l'entrata in vigore della legge, che dovrà essere convertita entro il 5 agosto.

Aggiornamento del 5 agosto 2013
La legge di conversione del Dl 63/2013 è in Gazzetta Ufficiale (Legge 90/2013). Accedi al testo coordinato.

Estensione anche alle bonifiche per amianto e delle acque contaminate

Le novità non si esauriscono con il bonus per il miglioramento sismico. Altri emendamenti propongono di estendere le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e per il risparmio energetico anche ad interventi di efficientamento idrico, alla depurazione delle acque per la contaminazione da arsenico e ad interventi per la sostituzione delle coperture in amianto. Ed inoltre: all'acquisto di schermature solari e all'installazione di impianti di micro-cogenerazione.

Accesso al credito facilitato

Da rilevare è anche la predisposizione di interventi per favorire l'accesso al credito per coloro che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali per l'efficientamento energetico e per le ristrutturazioni, comprese quelle con finalità antisismiche. Una modifica al ddl di conversione propone che il ministero dell'Economia promuova un accordo con l'Abi affinché i beneficiari delle detrazioni abbiano accesso al credito a condizioni agevolate.

di Mariagrazia Barletta

Per approfondire:

 

pubblicato il: - ultimo aggiornamento: