Destinazione Italia: modifiche ai requisiti per certificatori energetici

Si amplia la platea di professionisti che possono redigere un attestato di prestazione energetica senza aver seguito un corso di formazione specifica. Il decreto "Destinazione Italia" - appena licenziato alla Camera che lo ha esaminato in prima lettura - modifica il regolamento che disciplina i requisiti dei certificatori energetici (DPR 75/2013). Se la modifica dovesse essere conservata fino alla conversione in legge del provvedimento (il decreto passa ora al esame del Senato), alcuni laureati non dovranno più conseguire un attestato di frequenza ad un corso per certificatori, purché abilitati all'esercizio della loro professione e sempre che la normativa regionale non disponga diversamente.

Se abilitati all'esercizio della professione, e se la legge regionale non dispone diversamente, potranno redigere un APE senza dover seguire alcun corso anche i laureati in ingegneria aerospaziale, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale ed anche i laureati in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale. Titoli che prima della modifica, abilitavano alla redazione dell'APE solo previa frequenza ad un corso di formazione. A questi l'emendamento aggiunge anche la laurea in Scienze e tecnologie della chimica industriale, prima non compresa in alcun elenco del DPR.

Come le lauree, anche i diplomi che permettono di ricoprire il ruolo di certificatore si moltiplicano. Vi rientrano anche il diploma di perito industriale negli indirizzi: aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica e metalmeccanica.

Quanto ai corsi, quelli che abilitano al ruolo di certificatore, passano da 64 a 80 ore. L'emendamento stabilisce anche che le regioni e le provincie autonome possono riconoscere come certificatori i professionisti che dimostrino di aver frequentato e superato un corso di formazione per la certificazione energetica attivato prima dell'entrata in vigore del DPR 75/2013 e conforme ai requisiti minimi stabiliti dallo stesso DPR, compresa la durata, che - salvo - modifiche, dunque, sarà portata a 80 ore.

Per i requisiti di indipendenza e imparzialità, l'emendamento stabilisce delle deroghe. Ne sono esonerati i tecnici abilitati che siano dipendenti o operino per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico.

di Mariagrazia Barletta

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