Efficienza energetica. In vigore il bonus cubatura e deroghe alle distanze minime

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2014, il decreto legislativo 102/2014 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Il provvedimento introduce bonus volumetrici per edifici di nuova costruzione e deroghe alle distanze minime come strumenti per la promozione del risparmio energetico.

È possibile andare in deroga ai limiti di cubatura e alle distanze minime per gli edifici che realizzano un certo grado di efficientamento. In definitiva, se il risparmio energetico è consistente e certificato, un sistema a cappotto o una parete ventilata possono derogare ai limiti sulle distanze contenuti nelle leggi nazionali, regionali ed nei regolamenti edilizi. Intoccabili, però, le regole del codice civile.

Edifici di nuova costruzione

Negli edifici in cui sia certificata una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal DLgs 192/2005, una porzione di murature e solai può non essere computata nella determinazione di volumi, altezze, e nel calcolo dei rapporti di copertura. In particolare il decreto stabilisce che può non essere considerato lo spessore delle murature esterne (tamponature o muri portanti), dei solai intermedi e di chiusura (superiori ed inferiori) eccedente i 30 centimetri.

Una volta superati i 30 centimetri, c'è, però, un limite: la parte eccedente non si calcola fino ad un massimo di 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato e fino al limite di 15 centimetri per le strutture orizzontali intermedie. Significa, ad esempio, che per una muratura di 70 centimetri, saranno scontati dal calcolo non tutti i quaranta centimetri che eccedono i trenta, ma solo una porzione (pari a 30 centimetri).

Altre deroghe possono essere applicate nei calcoli che riguardano il rispetto delle distanze minime effettuati in occasione della richiesta di un permesso di costruire. Nei computi può non essere considerata la parte della muratura esterna che eccede i trenta centimetri e fino ad un massimo di trenta centimetri. Una misura che permette ad esempio di non conteggiare il maggior volume dovuto all'esecuzione di un sistema a cappotto. Non si può andare contro il codice civile, ma è possibile derogare a quanto prevedono le normative nazionali, regionali e i regolamenti edilizi.

Interventi di riqualificazione 

Anche per gli interventi di efficientamento energetico si applica una deroga alle distanze minime. In caso di isolamento esterno all'edificio, il maggiore spessore murario potrà non essere computato se l'intervento di riqualificazione permette di ridurre almeno del 10 per cento i limiti di trasmittanza previsti dal DLgs 192/2005. Naturalmente il risultato deve essere certificato. 

È possibile oltrepassare i limiti stabiliti dalle normative nazionali, regionali e ai regolamenti edilizi sulle distanze minime, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne. È possibile, inoltre, "eludere" le altezze massime consentite, escludendo dai conteggi il maggiore spessore degli elementi di copertura.

Si tratta di «sconti» validi per tutti quegli interventi che richiedono l'ottenimento di un titolo abilitativo e che consentono di abbattere almeno del 10% i limiti di trasmittanza. Può essere il caso ad esempio, di un sistema di parete ventilata o di un isolamento a cappotto. In ogni caso restano ineludibli le regole del codice civile.

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (GU Serie Generale n.165 del 18-7-2014)

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