Professionisti e prestazioni occasionali: l'ultima parola del Ministero delle Finanze

Il MEF mette la parola «fine» sulla questione della prestazione occasionale degli iscritti all'albo

Il professionista, titolare di un rapporto di lavoro dipendente, non può far ricorso alla prestazione occasionale per svolgere attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'albo, ma è obbligato ad aprire partita IVA. E la regola vale anche se l'attività primaria è quella di lavoratore dipendente. A mettere la parola «fine» sulla questione della prestazione occasionale di professionisti iscritti all'albo è il Ministero delle Finanze, che con una lettera dà risposta ai dubbi sollevati da Inarcassa in merito all'interpretazione data qualche mese fa dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il documento del Centro Studi

A novembre 2014 il Centro Studi aveva pubblicato un documento in cui dava una sua interpretazione sul tema delle prestazioni occasionali. In particolare, passando a rassegna la normativa civilistica, previdenziale e fiscale, aveva affermato che un iscritto ad un albo professionale, che svolge come attività prevalente quella di lavoratore dipendente (pubblico o privato), può esercitare prestazioni occasionali senza limiti di durata e di compenso previsti dalla normativa in materia e senza aprire partita IVA. I limiti sono quelli definiti dalla legge Biagi, secondo cui la collaborazione non può durare più di 30 giorni nel corso dell'anno solare e il compenso, corrisposto dallo stesso committente, non può essere superiore a 5mila euro.

Un'interpretazione, quella del Centro Studi, che andava a colpire le certezze che le leggi e altri chiarimenti avevano fino ad allora contribuito a costruire e che la Cassa previdenziale di Architetti e Ingegneri ha valutato come «una forzatura priva di base legale».

La risposta del MEF

Ma a smantellare definitivamente l'interpretazione del centro Studi è stato il Ministero delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale. Dopo una lunga spiegazione e rimandi legislativi, il MEF mette così fine a ogni eventuale dubbio: «Si fa presente che - scrivono - nel caso rappresentato, qualora l'attività svolta dal soggetto rientrasse tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l'iscrizione all'albo, i relativi compensi sarebbero considerati quali redditi da lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina».

«Il documento redatto dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - continua il Ministero - prende in considerazione la diversa ipotesi di un soggetto iscritto in un albo professionale, contestualmente titolare di un rapporto di lavoro dipendente, al quale si garantisce la possibilità di svolgere, senza obbligo di apertura di partita IVA, collaborazioni impropriamente definite come 'occasionali' atteso che per le medesime, dal punto di vista fiscale, non è richiesto né il rispetto del limite di durata massimo, pari a 30 giorni, né il limite dei compensi percepibili nell'anno solare, pari a 5mila euro».

La questione della concorrenza sleale

Se il dipendente avesse potuto, così come affermava il Centro Studi del CNI, servirsi della prestazione occasionale per effettuare attività professionale, avrebbe avuto grandi vantaggi rispetto ai colleghi con partita IVA. Come aveva rilevato Inarcassa, scrivendo al MEF per chiedere delucidazioni, «nel caso in cui un professionista, che svolge attività professionale a latere di un rapporto di lavoro dipendente, sia messo in grado di avanzare un'offerta economica sulla quale non gravi né l'IVA né il contributo integrativo si produrrebbe un 'effetto dumping'».

La rettifica del Centro Studi del CNI

Al documento diffuso a novembre ne era seguito un altro poco dopo in cui il Centro Studi del CNI, dopo una richiesta di chiarimenti, aveva precisato che non era «minimamente intenzione del documento avallare [...] un'apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali quale strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo svolgimento abituale di un'attività professionale».

di Mariagrazia Barletta

I DOCUMENTI

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