Attestato di Prestazione Energetica: il metodo di calcolo

Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale i tre regolamenti, emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico, che danno attuazione al DL 63/2013, ossia al provvedimento che aveva introdotto l'attestato di prestazione energetica (APE) in sostituzione dell'attestato di certificazione energetica.

I nuovi decreti, introducendo le nuove modalità di calcolo delle prestazioni energetiche sulla scorta della direttiva 31/2010 ed adeguando le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Decreto MSE 26 giugno 2009), rendono pienamente operativo l'attestato di prestazione energetica. 

Uno dei tre decreti del Ministero dello Sviluppo Economico - oltre a fissare i requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione -  contiene i criteri e le metodologie di calcolo per valutare la prestazione energetica degli edifici. Il provvedimento specifica quali sono le norme e le leggi da seguire e dà disposizioni per quanto riguarda i software. Entrerà in vigore il 1° ottobre 2015.

Le metodologie di calcolo

Per il calcolo della prestazione energetica si fa riferimento alle rinnovate linee guida nazionali, ma anche alle già note norme tecniche nazionali predisposte in conformità alla direttiva 2010/31/UE. Si tratta principalmente della raccomandazione CTI 14/2013, delle UNI TS della serie 11300 e della UNI EN 15193 sui requisiti energetici per l'illuminazione.

Al CTI toccherà predisporre uno schema di norma tecnica nazionale e relative linee guida per il calcolo della prestazione energetica con metodo orario, semplificato sulla base di quanto definito nella norma UNI EN ISO 13790.

Le "vecchie" leggi restano in vigore

La legge 10/91 e il DPR 412/93 restano validi per quanto riguarda i criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione e installazione degli impianti.

I criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari restano fissati dal DPR 16 aprile 2013, n. 74.

Campo di applicazione

Il decreto sulle metodologie di calcolo si applica alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora recepito la direttiva 2010/31/UE.

I software

Gli strumenti di calcolo e i software commerciali devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento non superiore al 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento, messo a punto dal CTI. I software che rispettano tale scostamento vengono certificati dal CTI.

Finché la dichiarazione non viene rilasciata dal Comitato termotecnico italiano, è valida anche l'autodichiarazione del produttore del software commerciale, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica avanzata al CTI.

IL DECRETO
» Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. (15A05198) (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015 - Suppl. Ordinario n. 39)

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