Antincendio: il nuovo Codice in Gazzetta ufficiale

Le nuove norme si applicano a 34 attività del Dpr 151/2011 e saranno in vigore dal 18 novembre

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore dal 18 novembre il Codice di prevenzione incendi. Si tratta di nuove norme in materia antincendio che il progettista potrà applicare volontariamente per alcune attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. 

Il nuovo testo introduce per la prima volta un approccio diverso, non prescrittivo, ma di tipo prestazionale. Le norme in esso contenute possono essere applicate in alternativa ai decreti sulla reazione e resistenza al fuoco, al decreto cosiddetto Impianti e al decreto del 1983, contenente termini e definizioni.

Le attività che potranno godere della nuova normativa sono 34:

Numeri 9 e 14 - Dpr 151/2011

  • Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
  • Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.

Numeri da 27 a 40 del Dpr 151/2011:

  • Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.
  • Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg.
  • Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
  • Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
  • Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg
  • Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg
  • Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg
  • Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
  • Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
  • Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
  • Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
  • Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg fino a 10.000 kg
  • Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.
  • Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg

Numeri da 42 a 47 del Dpr 151/2011:

  • Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2
  • Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
  • Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg
  • Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
  • Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg
  • Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
  • Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
  • Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.

Numeri da 50 a 54 del Dpr 151/2011:

  • Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti.
  • Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.
  • Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti
  • Officine per la riparazione di: veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2;
  • Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.

Numeri 56, 57, 63, 64, 70, 75 e 76 del Dpr 151/2011:

  • Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti
  • Cementifici con oltre 25 addetti
  • Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.
  • Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
  • Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg
  • locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2.
  • Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.

Campo di applicazione

Le norme tecniche contenute nel Codice di prevenzione incendi  si possono applicare alle attività sopraelencate sia esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, che di nuova realizzazione. In caso di interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento ad attività esistenti al 18 novembre, le nuove norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare. In caso contrario, le nuove norme dovranno essere applicate all'intera attività. 

Il TESTO DEL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

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