Decreto Parametri (DM 143/2013): importi troppo bassi per i piani urbanistici

Il calcolo del corrispettivo per i piani urbanistici generali genera importi troppo bassi se si impiega il decreto Parametri e la criticità maggiore è identificata nella applicazione del "PIL per abitante". Gli istituti di credito troverebbero collocazione tra le opere classificate come "E 16" nella tabella allegata al DM 143/2013, ossia tra le "Sedi e uffici di società ed enti", mentre le piste ciclabili più complesse troverebbero adeguata classificazione nella "ID V.03". Sono le principali conclusioni elaborate da un comitato congiunto messo in piedi dal Consiglio nazionale degli architetti e dal Consiglio nazionale degli ingegneri. Il gruppo di lavoro ha elaborato un documento per esaminare alcune difficoltà che sono emerse dall'applicazione del cosiddetto Decreto Parametri bis, ossia il provvedimento che ha fissato i criteri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti di servizi per architetti e ingegneri (Dm 143/2013).

Le nuove considerazioni scaturiscono anche dagli indirizzi contenuti nelle nuove linee guida sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria elaborate dall'ANAC (determinazione 4/2014). Il gruppo passa in rassegna quanto deliberato in quel documento, ricordando che, per stabilire il corrispettivo da porre a base di gara negli appalti di servizi per l'architetti e l'ingegneri, le stazioni appaltanti sono obbligate a far riferimento al decreto 143/2013. Un obbligo che si applica anche all'appalto integrato.

Alcune considerazioni riguardano poi la classificazione dei servizi. All'interno di una stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono idonee a comprovare i requisiti se il grado di complessità è almeno uguale a quello dei servizi oggetto di gara, mentre la destinazione funzionale può anche essere diversa. Tale concetto, espresso dalla determina 4/2014 dell'Anac, viene ripreso dal gruppo di lavoro con qualche esempio.

«Le precisazioni formulate dall'ANAC trovano una immediata applicazione in alcuni casi ricorrenti nella prassi» si legge nel documento, nel quale seguono alcuni esempi. Per quanto riguarda gli istituti di credito, non contemplati nella tavola Z-1 del Dm 143/2013, in quanto non esplicitati nella colonna "Identificazione delle opere", il gruppo di lavoro ritiene possano trovare collocazione tra le opere classificate come "E 16", che comprendono "Sedi e uffici di società ed enti". Le piste ciclabili, comportanti particolari difficoltà di studio (ad es. particolari contesti geomorfologici, paesaggistici, urbani), troverebbero, invece, adeguata classificazione nella "ID V.03" con corrispondenza alla classe e categoria VI/b (ex art.14 L.143/49).

Il gruppo Cni - Cnappc mette poi in evidenza alcune criticità riguardanti le prestazioni urbanistiche. Si tratta di problematiche evidenziate da più Ordini territoriali e da alcuni RUP.

«Sulla base di quanto segnalato - si legge nel documento - si rileva che il calcolo del corrispettivo sviluppato col D.M. 143/2013 per la stesura di un piano urbanistico generale, perviene a valori sensibilmente inferiori rispetto all'analoga determinazione dello stesso fatta seguendo le indicazioni della vecchia circolare del Ministero LL.PP. n.6679 del 1 dicembre 1969».

«Il primo elemento di criticità che si rileva nei casi segnalati attiene all'applicazione del PIL per abitante per la determinazione del valore "V" di riferimento per il calcolo del corrispettivo. Il secondo elemento di criticità è relativo all'esatta individuazione delle prestazioni di tavola Z.2 concorrenti alla prestazione. Per quanto attiene al PIL pro capite, si rileva che il riferimento al dato territoriale, seppur contenuto nelle norme del D.M. 143/2013, genera differenti corrispettivi a parità di prestazioni eseguite. Si è quindi del parere che per ovvi motivi di uniformità, il valore del PIL pro capite da assumere non potrà che essere quello medio nazionale».

Il DOCUMENTO
» Gruppo paritetico CNAPPC - CNI, Applicazione del D.M. 143/2013: ulteriori chiarimenti.

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