In vigore il Collegato ambientale: bonus amianto e sconti per manufatti leggeri. Le novità per edilizia e appalti

È entrato in vigore il Collegato ambientale, il provvedimento (legge 221/2015) varato per limitare l'uso delle risorse naturali e promuovere la green economy.

Novità anche sul fronte dell'edilizia

Tra queste, un credito d'imposta del 50 per cento delle spese sostenute dalle imprese che nel 2016 effettuano interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive, e l'arrivo di un fondo, destinato ai Comuni, volto a facilitare la demolizione di immobili abusivi.

E poi alcune modifiche al TU Edilizia (DPR 380/2001), che introducono sconti per manufatti leggeri. Questi non sono più soggetti a permesso di costruire se diretti a soddisfare esigenze temporanee o ricompresi in strutture ricettive all'aperto.

Non più soggetti a permesso di costruire i manufatti leggeri e prefabbricati in strutture ricettive (art. 52 comma 2)

Con una modifica all'articolo 3 del Dpr 380 vengono esclusi dal novero degli interventi di nuova costruzione, e quindi non sono più soggetti a permesso di costruire, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili, purché diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, «previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, sotto quello paesaggistico in conformità alle normative regionali di settore».

TU Edilizia e vincoli idrogeologici (art. 54)

Il Collegato ambientale modifica l'articolo 1 del TU, precisando che, per l'attività edilizia oltre al Dpr 380/2001, bisogna far riferimento non solo alle norme contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio ma anche alla normativa di tutela dell'assetto idrogeologico. Nulla cambia ma si tratta di un passaggio che intende porre in primo piano il tema del rischio idrogeologico.

Il testo interviene anche sul fronte dello sportello unico per l'edilizia. Integrando il comma 1-bis dell'articolo 5 del TU, si precisa che lo sportello acquisisce, facendo anche ricorso alla conferenza di servizi, anche gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'assetto idrogeologico. Lo sportello unico provvederà, si legge all'articolo 5 del TU modificato, anche al rilascio «delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico- ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio». Viene precisato, inoltre, che l'esecuzione degli interventi di edilizia libera deve avvenire anche nel rispetto delle norme di tutela dal rischio idrogeologico.

Quanto al procedimento per il rilascio del permesso di costruire, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, senza che il dirigente (o responsabile d'ufficio) abbia opposto motivato diniego, non vale il silenzio assenso se l'intervento ricade in un'area in cui vi sono vincoli relativi all'assetto idrogeologico. Inoltre, non solo per gli immobili sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, ma anche in caso di vincoli idrogeologici, il termine per l'adozione del provvedimento finale decorre dal rilascio del relativo atto di assenso e il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento espresso. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.

Inoltre viene modificata la legge 241 del 1990, stabilendo che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applica la disciplina sul silenzio assenso contenuta nell'articolo 20 della legge sul procedimento amministrativo.

Per il bonus amianto bisogna aspettare il decreto attuativo (art. 56)

Per l'attuazione delle misure bisognerà attendere un apposito decreto del Ministero dell'Ambiente, da emanare di concerto con il Ministero dell'Economia, previsto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 2 maggio 2016). Al Ministero dell'Ambiente spetteranno anche i controlli volti a verificare la corretta fruizione del bonus. Al DM da emanare va anche il compito di individuare i casi di revoca o decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Il credito d'imposta previsto nel testo è del 50 per cento delle spese sostenute dalle imprese che nel 2016 effettuano interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive. Il credito d'imposta vale per gli anni 2017, 2018 e 2019, per un limite di spesa complessivo di quasi 5,7 milioni di euro. Per beneficiarne gli interventi devono avere un importo unitario di almeno 20mila euro, e il credito sarà ripartito in tre quote annuali.

Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa. Per usufruirne bisognerà presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni successive relative ai periodi nei quali il credito è utilizzato.

Più facile la demolizione di immobili abusivi (art. 52)

Arriva un fondo per facilitare la demolizione di immobili abusivi. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente viene prevista l'apertura di un capitolo per il finanziamento di demolizioni di immobili realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, dando la priorità all'azionamento di ruspe nelle aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.

Sul piatto ci sono subito 10 milioni di euro in modo da favorire gli interventi da parte dei Comuni, che per mancanza di fondi in cassa non possono portare a compimento l'esecuzione delle demolizioni. I Comuni potranno ottenere i finanziamenti per demolire immobili realizzati in aree classificate ad elevato rischio idrogeologico (classe R3 o R4) oppure opere e immobili per i quali «viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico», ed oggetto di provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti. I Comuni restituiranno al Ministero le somme ottenute non appena riusciranno a recuperarle dai soggetti responsabili degli abusi.

Gli interventi di demolizione saranno ammessi fino a concorrenza delle somme disponibili, dando priorità alle demolizioni in aree a rischio elevato o molto elevato, sulla base di un apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'Ambiente e adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il mobility manager scolastico  (art. 5)

Il provvedimento contiene disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile. Tra queste spicca la nascita di una nuova figura, ancora non ben definita: il mobility manager scolastico. A delinearla meglio provvederà il Miur, che avrà 60 giorni di tempo (a partire dall'entrata in vigore della legge) per emanare delle linee guida. Queste avranno l'obiettivo di favorire l'istituzione del mobility manager in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

I compiti del mobility manager
Il collegato ambientale ne individua diversi. Il mobility manager dovrà: organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune, segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili. Tra i compiti anche la messa a punto di azioni che possano favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale.

Il mobility manager dovrà, inoltre, verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi.

Valutazione di impatto sanitario (art. 9)

Nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA), viene introdotta una valutazione di impatto sanitario (VIS), conforme alle linee guida definite dall'Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti: le raffinerie di petrolio greggio; gli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi; i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto; le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.

Appalti verdi (artt. 16 - 22)

Incentivare la green economy, diffondere gli "appalti verdi", favorendo lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale e privilegiando nelle gare pubbliche quelle aziende che sposano i principi di sostenibilità ambientale. Sono alcuni obiettivi perseguiti dal provvedimento.

Nelle gare pubbliche vengono privilegiate quelle aziende che sposano i principi di sostenibilità ambientale. In particolare viene introdotto un incentivo per gli operatori economici muniti di registrazione Emas (che certifica la qualità ambientale dell'organizzazione aziendale) o di marchio Ecolabel (che certifica la qualità ecologica di "prodotti", comprensivi di beni e servizi).

Il beneficio riguarda la riduzione dell'importo della garanzia a corredo dell'offerta, che scende del 30 per cento per gli operatori economici registrati al sistema di ecogestione e audit Emas, del 20 per cento per quelli in possesso del marchio di qualità ecologica della Ue, Ecolabel e del 15 per cento per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o Carbon footprint di prodotto ai sensi della norma UNI EN ISO/TS 14067.

I criteri "green" per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Cresce il numero di criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del Codice dei Contratti). Il Codice dei contratti elenca, a titolo esemplificativo, i criteri di valutazione stabiliti nel bando quando la gara è aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale elenco viene integrato con nuovi punti per un orientamento della gara più vicino ai temi ambientali. I punti dell'elenco aggiunti o rinnovati:

  • possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
  • il criterio del costo di utilizzazione e manutenzione viene modificato (lettera f). Si richiede che in tale costo vengano presi in considerazione i consumi di energia e delle risorse naturali, le emissioni inquinanti, i costi di mitigazione degli impatti dovuti ai cambiamenti climatici, tutti riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, del bene o del servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;
  • compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda, calcolate secondo i metodi che saranno stabiliti in base alla raccomandazione della Commissione europea 2013/179/UE, che riguarda metodologie per misurare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.

Criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti pubblici di servizi e forniture. La politica di Green Public Procurement (Gpp)

La legge disciplina l'applicazione dei "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi relativi ad alcune categorie merceologiche. Si tratta dei criteri minimi che le stazioni appaltanti devono utilizzare per realizzare appalti "verdi". In particolare i CAM sono stabiliti da diversi decreti del Ministero dell'Ambiente in attuazione al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP).

I CAM sono parte integrante delle politiche ambientali cosiddette di Green Public Procurement (GPP), il cui intento è favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale. Politiche, fortemente caldeggiate dalla Commissione Europea che già nel 2003 invitava gli stati membri ad adottare dei Piani d'azione nazionali sul GPP per assicurarne la massima diffusione.

Con la nuova norma le PA (incluse le centrali di committenza) sono obbligate a di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali inserendo nei documenti di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPP,relativi all'acquisto di alimentatori elettronici, di lampade e di servizi di illuminazione, ai servizi energetici per gli edifici e alle attrezzature elettriche ed elettroniche per l'ufficio.

Tale obbligo si applica, per almeno il 50 per cento del valore degli appalti (sia di importo inferiore sia di importo superiore alle soglie di rilievo comunitario) anche ad alcune categorie di forniture e di affidamenti, tra cui compaiono le categorie: arredi per ufficio e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del servizio di gestione del verde pubblico.

Viene assegnato all'Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP).

» Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006) (GU Serie Generale n.13 del 18-1-2016)
Legge 28 dicembre 2015, n. 221

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