Decreti terremoto: quando e in che modo i professionisti sono coinvolti nella ricostruzione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre il secondo decreto terremoto, un provvedimento (DL 205 del 2016) che serve per fronteggiare l'emergenza abitativa e avviare gli interventi per la ricostruzione anche nei territori interessati dalla seconda ondata sismica che ha colpito l'Appennino centrale. Il DL integra il primo decreto terremoto e rimanda ad un'ordinanza del commissario per la ricostruzione, Vasco Errani, l'ampliamento del numero dei Comuni rientranti nel cosiddetto "cratere".

Si moltiplicano i casi in cui necessariamente sono coinvolti i professionisti, chiamati spesso a dover asseverare particolari condizioni. Per intervenire nei territori colpiti sia dal terremoto del 24 agosto che dagli eventi successivi, i professionisti dovranno innanzitutto iscriversi in un elenco speciale (art. 34 DL 189 del 2016).

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Un elenco speciale per progettisti e direttori dei lavori (art. 34 DL 189 del 2016)

Per la ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati, e al fine di usufruire dei contributi, i privati possono conferire incarichi esclusivamente di progettazione e di direzione dei lavori ai professionisti iscritti in un apposito elenco. Si tratta dell'«elenco speciale dei professionisti abilitati», al quale potranno accedere i professionisti in possesso dei requisiti minimi che il commissario straordinario dovrà definire. Dopodiché sarà adottato un avviso pubblico che darà il via alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei professionisti interessati a ricevere incarichi da privati. Per ora è previsto che, per l'accesso all'elenco speciale, i progettisti e i direttori dei lavori abbiano un DURC regolare.

Il personale delle varie strutture operative al lavoro ad Amatrice. Foto: Protezione Civile

Fino all'istituzione dell'elenco speciale, i privati potranno affidare incarichi a professionisti iscritti agli ordini o collegi professionali, purché in possesso di DURC regolare e «di adeguati livelli di affidabilità e professionalità».

Il direttore dei lavori, inoltre, non deve avere in corso, né aver avuto negli ultimi tre anni, rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione o rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nell'impresa stessa. Il professionista, direttore dei lavori, deve produrre, dunque, un'autocertificazione che attesti l'assenza di tali condizioni, da dare al committente e da inviare in copia agli uffici speciali per la ricostruzione.

L'elenco speciale anche per la messa in sicurezza dei beni culturali (art. 6 Dl 205 del 2016)

L'elenco speciale di professionisti, che dovrà essere definito da un'ordinanza del commissario Errani, sarà utilizzato anche per la progettazione connessa alla messa in sicurezza dei beni culturali immobili danneggiati dagli eventi sismici accaduti dal 24 agosto in poi. Fino a quando l'elenco speciale non sarà operativo, le pubbliche amministrazioni, per gli affidamenti di importo inferiore a 40mila euro, possono procedere «mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalità».

Fino a quando la lista degli abilitati non diventerà realtà, i professionisti incaricati della progettazione di interventi da eseguire con urgenza nel campo dei beni culturali devono produrre dichiarazione di impegno all'iscrizione all'elenco speciale (di cui all'art. 34 del Dl 189 del 2016).

Nei casi di riparazione e ripristino, il raggiungimento del massimo livello di sicurezza sismica è asseverato dal professionista (art. 7 Dl 189 del 2016)

Per la riparazione e ripristino di immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo, commerciale e agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi gli edifici di culto, inseriti in aree 1, 2 e 3 di classificazione sismica, «l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile». Tale condizione, valida per gli immobili in possesso dei requisiti per essere ammessi a finanziamento, deve essere asseverata da un tecnico abilitato.

La capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia, è individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 18 dicembre.

Per le attività produttive la certificazione di agibilità sismica è rilasciata dal professionista (art. 3 DL 205 del 2016)

Il secondo decreto terremoto aggiunge delle nuove disposizioni per le attività produttive danneggiate in seguito agli eventi sismici che si sono verificati dal 24 agosto in poi. Fermo restando quanto stabilito dal primo decreto terremoto riguardo agli interventi di immediata esecuzione, i titolari di attività produttive, in quanto datori di lavoro, devono acquisire una certificazione di agibilità sismica rilasciata da un professionista abilitato. Si tratta di un'asseverazione che, in caso di successiva richiesta di contributo, viene utilizzata per l'accertamento dei danni.

La certificazione del professionista, inoltre, va depositata presso il Comune competente per territorio.

Riparazione veloce con asseverazione del professionista (art. 9 DL 205 del 2016 e art. 8 DL189 del 2016)

I privati possono ripristinare immediatamente l'agibilità degli edifici che hanno subito lievi danni, presentando non solo un progetto, ma anche un'asseverazione di un professionista abilitato che documenti il legame di causa-effetto tra il sisma e il danno che si è verificato. Ciò si applica agli immobili che, in seguito ai terremoti susseguitisi dal 24 agosto, abbiano riportato danni lievi, pur essendo classificati come non agibili dalla scheda AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica). E si applica anche agli immobili dichiarati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione.

Per la richiesta di erogazione dei contributi il professionista accerta il legame di causa-effetto tra sisma e danno (art. 12 Dl 189 del 2016)

Ad esclusione degli interventi di immediata esecuzione per lievi danni, che seguono un iter particolare, le istanze di concessione dei contributi e la richiesta del titolo abilitativo necessario, da inoltrare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, devono necessariamente contenere, oltre alla scheda AeDES, anche la relazione tecnica asseverata e firmata da un professionista abilitato e iscritto nell'apposito elenco speciale (art. 34), che attesti la riconducibilità all'evento sismico dei danni esistenti.

La richiesta di contributo deve inoltre contenere il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie e degli interventi di miglioramento sismico previsti.

Le modalità e i termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi sono definiti con provvedimenti del commissario straordinario.

Tra le spese ammesse a finanziamento rientra anche la parcella del professionista (art. 8 Dl 189 del 2016)

Le prestazioni tecniche dei professionisti connesse agli interventi di ricostruzione e recupero di immobili privati sono anch'esse coperte dal contributo pubblico, fino al limite massimo complessivo del 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Mariagrazia Barletta

I DUE DECRETI "TERREMOTO"

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