Linee guida sugli affidamenti sottosoglia: pubblicata dall'ANAC la versione definitiva

Al di sotto dei 40mila euro si può ricorrere all'affidamento diretto, ma la scelta va motivata e devono essere consultati almeno due operatori. Al di sotto di tale soglia, inoltre, un'idonea assicurazione professionale può sostituire i requisiti di fatturato. Per importi superiori ai 40mila euro vanno, invece, consultati almeno cinque operatori. Sono alcuni dei contenuti delle linee guida sull'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, approvate dall'ANAC e pubblicate nella versione definitiva sul sito dell'Authority.

Le linee guida si applicano ad appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, nei quali sono compresi i servizi di architettura e ingegneria. L'obiettivo è stabilire dei paletti per garantire una diffusa qualità delle procedure, delle indagini di mercato, e della formazione e gestione degli elenchi dei fornitori.

Le stazioni appaltanti - scrive l'ANAC - devono innanzitutto tener conto delle piccole realtà imprenditoriali, trovando una formula che possa conciliare prestazioni di qualità con la massima apertura alla partecipazione di micro-imprese e Pmi. Inoltre - precisa ancora l'Anticorruzione - le stazioni appaltanti possono ricorrere alle procedure ordinarie anche negli appalti sottosoglia «qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale». Da rispettare ci sono gli obblighi di trasparenza per tutti gli atti delle procedure. Obblighi che impongono, tra l'altro, la pubblicazione degli atti sul "profilo del committente".

Versione definitiva delle linee guida ANAC sugli affidamenti sottosoglia

LE LINEE GUIDA DEFINITIVE FINO AD ORA PUBBLICATE:
» Le linee guida sull'offerta economicamente più vantaggiosa 
» Le linee guida sui servizi di architettura e ingegneria
» Nomina, ruolo e compiti del RUP

L'affidamento diretto al di sotto dei 40mila euro

Al di sotto dei 40mila euro si può ricorrere all'affidamento diretto, ma la scelta va motivata. Inoltre, sul fronte della capacità economica e finanziaria, ai partecipanti può essere richiesto un livello minimo di fatturato, ma la richiesta deve essere proporzionale rispetto all'oggetto del bando, altrimenti si rischia di escludere a priori le piccole realtà imprenditoriali e professionali. In alternativa al fatturato, le stazioni appaltanti possono richiedere altra documentazione come ad esempio il possesso di un'idonea assicurazione a copertura dei rischi professionali

Quanto alla scelta dell'affidatario, questa va adeguatamente motivata. Alla stazione appaltante, l'onere di dimostrare che l'operatore selezionato possieda i requisiti richiesti nella determina a contrarre, che il prezzo sia proporzionato alla qualità della prestazione, che la scelta soddisfi l'interesse pubblico e rispetti il principio di rotazione.

Infine, c'è solo un modo per dimostrare di aver rispettato i principi di concorrenza e di aver garantito l'economicità dell'affidamento: valutare preventivi di spesa forniti da almeno due concorrenti.

Servizi di importo superiore a 40mila euro 

I servizi di importo superiore a 40mila euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, possono essere affidati con procedura negoziata, consultando almeno cinque operatori economici (se esistenti) e nel rispetto del criterio di rotazione.

Indagini di mercato e consultazione degli elenchi dei fornitori

Per le indagini di mercato e per la costituzione degli elenchi dei fornitori, è opportuno che le stazioni appaltanti si dotino di un proprio regolamento.

Inoltre, per le indagini di mercato, deve essere assicurata l'opportuna pubblicità, per questo il relativo avviso va pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente - bandi e contratti" oppure la stazione appaltante - prevedono le linee guida - può ricorrere ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è di almeno 15 giorni, o 5 in caso vi siano motivate ragioni d'urgenza.

Lo stesso vale per gli elenchi dei fornitori: la stazione appaltante deve dare avviso della costituzione delle liste attraverso la sezione "Amministrazione trasparente" del suo sito, oppure può ricorrere a forme di pubblicità alternative. Nel caso degli elenchi, però, l'iscrizione degli operatori è consentita senza alcun limite di tempo. Per cui l'elenco va aggiornato dalla stazione appaltante periodicamente.

Gli elenchi di operatori già esistenti - precisa l'ANAC - «possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni».

La scelta degli operatori

Conclusa l'indagine di mercato o consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona un numero di concorrenti proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto. In ogni caso, l'invito deve raggiungere almeno cinque operatori.

Inoltre, se non è possibile la selezione dei concorrenti in base ai requisiti, si può far ricorso al sorteggio, purché, però, ne sia stata data notizia nell'avviso di indagine esplorativa o di costituzione dell'elenco di fornitori.

L'invito, poi, deve sempre includere tutte le informazioni necessarie per mettere in condizione gli operatori di formulare un'offerta seria. Le linee guida contengono un elenco puntuale dei contenuti minimi che l'invito deve rispettare.

di Mariagrazia Barletta

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