Terremoto: necessari professionisti per una ricognizione veloce degli edifici danneggiati

A causa dell'acuirsi dei danni agli edifici, in seguito alle scosse registrate tra il 26 e 30 ottobre nell'Appennino centrale, il Dipartimento della Protezione civile ha emanato una nuova ordinanza, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 15 novembre, con la quale ridefinisce le regole per reclutare i professionisti, tra cui architetti e ingegneri, da coinvolgere nelle operazioni di verifica dell'agibilità degli edifici privati colpiti dai terremoti che hanno interessato il Centro della penisola.

Per velocizzare le analisi dei danni registrati dal patrimonio privato nei territori colpiti, la Dicomac (il Centro di coordinamento nazionale delle Componenti e Strutture Operative di protezione civile) avvia, inoltre, una attività di ricognizione preliminare da effettuare su singoli edifici o a tappeto in aree individuate dai sindaci dei Comuni interessati. Per identificare gli edifici agibili e quelli non immediatamente utilizzabili, sarà impiegata la scheda sintetica «FAST» (scheda per il rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto), allegata all'ordinanza.

Per approfondire:
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Terremoto Centro Italia: i requisiti dei professionisti e i rimborsi

Tale ricognizione potrà essere effettuata non solo dai tecnici abilitati per questo tipo di operazioni, ma anche da professionisti (architetti, ingegneri e geometri), iscritti ai relativi ordini o collegi, che si rendano disponibili a titolo volontario e che saranno impiegati previa formazione speditiva sulle finalità e i contenuti della scheda «FAST». Formazione che sarà coordinata dalla Dicomac insieme alle Regioni. Per i tecnici abilitati, in particolare, si intendono quelli formatisi attraverso un corso di formazione di 60 ore organizzato direttamente dal Nucleo nazionale di Protezione civile di Roma (si veda: Architetti per la Protezione civile: come contribuire alle fasi post-terremoto).

I professionisti, mobilitati attraverso i Consigli nazionali, e che garantiranno la loro attività per almeno 10 giornate, anche non continuative, hanno diritto ad un rimborso per mancato compenso giornaliero, calcolato in base all'articolo 9 comma 10 del Dpr 194 del 2001, secondo il quale tale rimborso è stabilito sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di circa 103 euro lordi al giorno. Ai tecnici impegnati nelle operazioni di verifica è riconosciuto anche un rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio e viaggio.

Le disposizioni sui rimborsi si applicano anche ai professionisti già mobilitati tramite i Consigli nazionali, impegnati a titolo volontario, a partire dal 24 agosto 2016, in tutte le attività finalizzate allo svolgimento delle verifiche di agibilità nei luoghi colpiti dagli eventi sismici.

Mariagrazia Barletta

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 405). (GU Serie Generale n.267 del 15-11-2016)

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