Autorizzazione paesaggistica, il caso di "bellezze individue" e centri storici: guida alla lettura del nuovo DPR

Maggiore cautela per bellezze individue e immobili di pregio ricadenti in un vincolo "d'insieme". Il nuovo Dpr che rivisita l'autorizzazione paesaggistica - individuando, attraverso un elenco puntuale, gli interventi che non necessitano del nulla osta del soprintendente - obbliga alla prudenza quando il percorso si incrocia con le cosiddette bellezze individue (tra cui le ville, i giardini e i parchi di particolare bellezza) e con gli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, inseriti in un'area vincolata come bellezza d'insieme (art. 136,comma 1 - lettera c del Codice).

Il riferimento, in particolare, è: a «cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, compresi gli alberi monumentali»; a «ville, giardini e parchi [..] che si distinguono per la loro non comune bellezza; e ai «complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici». Per queste tipologie di beni paesaggistici (elencate nell'articolo 136, comma 1, lettere a, b, c), il nuovo regolamento - così come già faceva il Dpr 139 del 2010 - prevede una maggiore tutela.

Alcuni interventi considerati generalmente "liberi" (compresi nella tabella "A" del nuovo Dpr), come, ad esempio, la creazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, diventano soggetti ad autorizzazione semplificata se realizzati su bellezze individue (lettere a e b del comma 1 dell'art. 136 del Codice) o su immobili di interesse storico-architettonico o storico testimoniale, compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi in centri o nuclei storici.

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Art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42 del 2004)
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico:
Bellezze individue
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice (quella dedicata ai Beni culturali ndr), che si distinguono per la loro non comune bellezza;
Bellezze d'insieme
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Da interventi "liberalizzati" a "semplificati"

Il nuovo Dpr ha voluto adottare una maggiore cautela non per tutti gli edifici ricadenti in un vincolo d'insieme, poiché in un'area vincolata per il suo notevole interesse, possono essere anche inclusi edifici che non hanno particolare valore paesaggistico. Quindi la maggior tutela non scatta per tutti gli immobili compresi nella categoria dei «complessi di cose immobili di valore estetico-tradizionale», ma solo per quelli che, all'interno di tali complessi, hanno un interesse storico-architettonico o storico-testimoniale. 

«Spesso accade - si legge nella relazione che accompagna il Dpr - che la perimetrazione ricomprenda anche taluni edifici e manufatti di recente costruzione, in sé privi di interesse paesaggistico, rispetto ai quali sarebbe stato immotivato e discriminatorio imporre una maggiore cautela». In definitiva, il vincolo "d'insieme" può comprendere anche immobili che in sé sono privi di interesse, e allora il nuovo Dpr li ha voluti escludere dal regime di maggiore cautela riservato alle "bellezze individue" e ai «complessi di valore estetico-tradizionale».

Ciò che interessa di più è che alcuni interventi prima soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e ora considerati "liberi" dal punto di vista paesaggistico, continueranno a richiedere l'attivazione dell'iter semplificato se interessano bellezze individue o immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale (compresa l'edilizia rurale tradizionale), isolati o inseriti in centri o nuclei storici. E, su questa delicata distinzione, c'è da prestare molta attenzione.

Sono diversi gli interventi che sono considerati "liberi", ma che se applicati a "bellezze individue" o a immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, sono invece sottoposti ad autorizzazione semplificata, tra questi: la modifica e l'apertura di aperture esterne o di finestre sui tetti; l'installazione di impianti tecnologici esterni come i condizionatori, le caldaie, le parabole; l'installazione di micro generatori eolici; la manutenzione e sostituzione di cancelli e la messa a dimora di alberi e arbusti.

Un'ulteriore eccezione

C'è, però, un'eccezione nell'eccezione. Gli interventi sopraelencati possono essere considerati "liberi" anche se praticati su bellezze individue o su immobili di interesse inseriti in un'area vincolata come bellezza d'insieme, se il provvedimento di vincolo o il piano paesaggistico (conforme al Codice del paesaggio e condiviso con il Ministero dei Beni culturali) contengono specifiche prescrizioni d'uso volte ad assicurare la tutela del bene. Anche in presenza delle prescrizioni d'uso, però, l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica semplificata non è automatico, perché occorre che la Regione e il Ministero dei Beni culturali diano pubblicità sui loro siti «della riscontrata condizione di esonero» dall'obbligo di autorizzazione semplificata. L'esonero decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso sui siti ufficiali.

Mariagrazia Barletta

 

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