Dpr autorizzazione paesaggistica semplificata in vigore, ecco cosa cambia. Approfondimenti, testi e tabella di comparazione

È in vigore dal 6 aprile il Dpr 31 del 2017, ossia il regolamento che ha semplificato la procedura da seguire in caso di autorizzazione paesaggistica semplificata, andando a riscrivere l'elenco degli interventi soggetti a tale iter. Un provvedimento che ha anche allargato il numero di interventi che sono considerati ad impatto zero sul paesaggio e quindi esentati dalla relativa autorizzazione da parte del soprintendente.

Entrano in vigore anche il nuovo modulo per l'istanza di autorizzazione paesaggistica da utilizzare per l'iter semplificato (allegato C al nuovo Dpr) e il modello per la relativa relazione che deve essere firmata dal progettista (allegato D).

Ricapitoliamo le più importanti novità, segnalando di volta in volta i relativi approfondimenti, ossia gli articoli elaborati per esaminare le più importanti innovazioni apportate dal nuovo Dpr.

I 31 interventi "liberi"

Il Dpr esenta dall'autorizzazione paesaggistica 31 tipologie di intervento, elencate nell'allegato A. In particolare, alcuni interventi prima soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata ora sono esentati dal nulla osta paesaggistico (si veda la tabella di confronto in basso). Oltre a rendere "liberi" interventi che prima erano soggetti a iter semplificato, il Dpr individua ulteriori tipologie di azione considerate ad impatto zero sul paesaggio, andando ad ampliare il numero di interventi che non necessitano di autorizzazione paesaggistica, né semplificata né ordinaria.

Approfondimento:  31 interventi "liberi" (tra questi la fedele ricostruzione post-sismica)

Gli interventi "liberi" salgono a 35 se ci sono specifiche prescrizioni d'uso

Oltre ai 31 interventi "liberi" elencati all'allegato A del Dpr 31 del 2017, ci sono altre 4 tipologie di intervento, normalmente soggette ad autorizzazione paesaggistica semplificata, che sono considerate "libere", e quindi escluse dalla richiesta di via libera da parte del soprintendente, al verificarsi di alcune condizioni. In particolare, tali 4 tipologie di intervento (elencate ai punti B.6, B.13, B.26 e B.36 dell'allegato B) sono considerate "libere" se il provvedimento di vincolo o il piano del paesaggio contengono specifiche prescrizioni d'uso «intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico».

Rientrano in queste 4 tipologie di intervento: gli ascensori esterni realizzati per superare le barriere architettoniche e che alterano la sagoma dell'edificio, le opere di urbanizzazione primaria, i dehors concepiti come ambienti chiusi e i cartelli pubblicitari non temporanei.

Approfondimento: Gli interventi "liberi" salgono a 35 se ci sono prescrizioni d'uso

Iter più "snello", da concludersi massimo in 60 giorni per l'autorizzazione semplificata

L'iter dell'autorizzazione semplificata deve concludersi in massimo 60 giorni, o meglio, il provvedimento conclusivo va adottato, tassativamente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente. 

Il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante, se l'area interessata dall'intervento è assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso dal piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice del paesaggio o dal provvedimento di imposizione del vincolo. Inoltre, se la soprintendenza non si pronuncia nei tempi prescritti, scatta il silenzio-assenso e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Eliminata, infine, la verifica preliminare di conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, prevista dal Dpr 139 del 2010.

Approfondimento: Ecco cosa prevede il nuovo iter semplificato

Dpr autorizzazione paesaggistica semplificata: arrivano chiarimenti dal Mibact

Tavola di raffronto tra allegati A e B del nuovo regolamento (Dpr 31 del 2017) e l'allegato 1 del Dpr 139 del 2010

La tabella di raffronto in formato Pdf, comprendente tutte le 31 "voci" dell'allegato A
e le 42 dell'allegato B al Dpr 31 del 2017

Gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata sono 42

Sono 42 le tipologie di intervento che sono considerate a basso impatto sul paesaggio e che, quindi, per essere realizzate su beni o aree vincolate, devono ottenere l'autorizzazione del soprintendente, seguendo, però, un iter accelerato. Siamo nel campo, cioè, dell'autorizzazione paesaggistica semplificata. Le 42 tipologie di intervento sono elencate nell'allegato B del Dpr.

La tolleranza del 2 per cento delle misure progettuali si applica anche al paesaggio

La tolleranza del 2 per cento delle misure progettuali, già presente in campo edilizio (articolo 34 del Dpr 380 del 2001), viene allargata anche nell'ambito delle autorizzazioni paesaggistiche. Si tratta di una innovazione di non poco conto.

La novità relativa alla tolleranza del 2 per cento è contenuta nell'allegato A al Dpr, al punto A.31, sigla che indica l'ultima voce dell'elenco degli interventi realizzabili senza autorizzazione paesaggistica.

Secondo quanto specificato al punto A31, non necessitano di nulla osta paesaggistico le «opere e gli interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime».

Approfondimento: La tolleranza del 2 per cento trasferita anche al paesaggio

Più cautela per bellezze individue e immobili di pregio ricadenti in un vincolo "d'insieme"

 Il Dpr impone maggiore cautela quando ci si trova difronte a bellezze individue e immobili di pregio ricadenti in un vincolo "d'insieme". In particolare, alcuni interventi considerati generalmente "liberi" - ossia compresi nella tabella "A" del nuovo Dpr, come, ad esempio, la creazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto - diventano soggetti ad autorizzazione semplificata se realizzati su bellezze individue (lettere a e b del comma 1 dell'art. 136 del Codice) o su immobili di interesse storico-architettonico o storico testimoniale, compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi in centri o nuclei storici.

Approfondimento: Il caso di "bellezze individue" e centri storici: guida alla lettura del nuovo DPR

Mariagrazia Barletta

IL TESTO DEL DPR E GLI ALLEGATI

  • IL DPR 13 febbraio 2017, n. 31. Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
  • ALLEGATO A. Elenco interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica
  • ALLEGATO B. Elenco interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata
  • ALLEGATO C. Modello per l'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata
  • ALLEGATO D. Modello relazione paesaggistica e relative note 

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