Periodo di ultrattività nelle polizze Rc professionali: l'obbligo nel Ddl Concorrenza licenziato al Senato

Le condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale devono comprendere l'offerta di un periodo di ultrattività decennale. In altre parole, deve sempre essere prevista l'offerta di una garanzia postuma grazie alla quale la compagnia assicuratrice è obbligata ad ammettere la richiesta di risarcimento anche dopo la scadenza della polizza, purché, però, il reclamo faccia riferimento a danni che abbiano avuto origine nel periodo di vigenza della polizza stessa.

In particolare, il periodo di copertura dei sinistri da prevedere deve essere esteso alle richieste di risarcimento presentate, per la prima volta, entro dieci anni dalla scadenza della polizza. 

A prevederlo è il disegno di legge annuale su mercato e concorrenza appena licenziato dal Senato con voto di fiducia. Il Ddl, che ora dovrà passare alla Camera per il secondo giro di boa, modifica l'articolo 3, comma 5, del Dl 138 del 2011, ossia il provvedimento che ha introdotto l'obbligo per i professionisti di riferire al cliente - al momento dell'assunzione dell'incarico - gli estremi della polizza ed il relativo massimale.

L'obbligo di offerta di un periodo di ultrattività decennale riguarderà anche le polizze che risulteranno in corso di validità all'entrata in vigore della legge su mercato e concorrenza. Per questo, a richiesta del professionista e «ferma la libertà contrattuale», le compagnie assicurative dovranno proporre la rinegoziazione del contratto secondo le nuove condizioni di premio.

Il disegno di legge va anche a modificare le misure introdotte nel 2012 dal decreto liberalizzazioni (Dl 1/2012) che introdusse per i professionisti l'obbligo di preventivo e mandato dettagliato per il conferimento di incarichi da parte del privato. Sia per il preventivo che per il mandato il decreto legge del 2012 non fa riferimento esplicito alla forma scritta, rimandando per la pattuizione del compenso in fase di conferimento d'incarico, a quanto previsto «dai singoli ordinamenti». Il Ddl concorrenza - modificando il Dl - aggiunge nient'altro che una precisazione, mettendo nero su bianco quanto già si sapeva, ossia che sia il preventivo che il mandato devono essere resi in forma scritta (o digitale).

Mariagrazia Barletta

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