Il Jobs act autonomi è legge. Deducibilità delle spese di formazione, welfare e contratti di rete tra le novità

Deducibilità totale delle spese di formazione sostenute dai professionisti, introduzione di tutele in caso di ritardati pagamenti e creazione di sportelli per l'impiego dedicati ai professionisti. E poi la possibilità di costruire network sfruttando i vantaggi dei contratti di rete, attualmente prerogativa di imprese e di Stp (Società tra professionisti). Sono alcune delle novità contenute nel Jobs Act degli autonomi, il provvedimento che introduce misure per la tutela del lavoro delle partite Iva, appena approvato in via definitiva dal Senato. Il testo, diventato legge, prevede anche un decreto legislativo che vada a rivedere, alleggerendole, le norme sulla sicurezza e salute degli studi professionali.

Sul fronte dei contratti stipulati tra professionista e cliente, tra le altre cose, con l'entrata in vigore del provvedimento, saranno considerate nulle le clausole attraverso le quali si concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. 

Deducibilità totale delle spese di formazione

Viene prevista la deducibilità totale (entro il limite di 10mila euro) delle spese sostenute per l'iscrizione a master, convegni e a corsi di formazioni e di aggiornamento professionale.

Integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5mila euro, anche i costi di servizi di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, finalizzati ad ottenere sbocchi occupazionali. Si tratta dei costi sostenuti per servizi specialistici offerti dalle agenzie del lavoro per assistere i lavoratori autonomi nel reinserimento nel mercato del lavoro.

Si prevede inoltre la deducibilità totale dei premi per polizze assicurative facoltative stipulate per tutelarsi dai rischi connessi al mancato pagamento delle prestazioni. Una norma che ha lo scopo di agevolare la stipula di tali polizze favorendo allo stesso tempo lo sviluppo del mercato assicurativo, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

Tutele per ritardato pagamento estese ai professionisti

Le norme contenute nel DLgs 231 del 2002, che tendono a tutelare le imprese creditrici in caso di ritardato pagamento, andando a fissare, tra l'altro, gli interessi dovuti, vengono estese anche agli autonomi. Valgono se il cliente è un'impresa o un altro lavoratore autonomo e si applicano anche ai rapporti tra lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni.

Tra le tutele, il diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori, che decorrono in modo automatico, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Inoltre, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura se questa ha data certa o, altrimenti, dopo 30 giorni dalla data di prestazione dei servizi.

IL TESTO
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

Studi professionali: semplificazione delle norme di salute e sicurezza

Viene prevista l'emanazione - entro un anno dalla conversione del Jobs act degli autonomi in legge - di un DLgs che vada a semplificare le norme in materia di salute e sicurezza applicabili agli studi professionali.

In particolare, il DLgs dovrà individuare «specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione». La semplificazione dovrà riguardare anche la gestione e organizzazione della sicurezza, gli adempimenti formali e tutto l'apparato sanzionatorio riguardante la violazione, negli studi professionali, delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Contratti di rete estesi ai professionisti

Viene estesa ai professionisti la possibilità di costruire network con altri professionisti e con imprese, sfruttando il vantaggioso e flessibile strumento del contratto di rete. I professionisti potranno servirsene per partecipare ai bandi e per concorrere all'assegnazione di incarichi e di appalti privati (Per approfondire: Reti tra professionisti in arrivo col Jobs Act autonomi. Cosa sono e quali i vantaggi).

Uno sportello per gli autonomi nei centri per l'impiego (anche in convenzione con gli Ordini)

I centri per l'impiego, e anche gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, dovranno dotarsi di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, che faccia incontrare domanda e offerta. Si tratta di un servizio che avrà il compito di raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, ma anche di fornire informazioni su diverse questioni: procedure per l'avvio di attività autonome, accesso agli appalti, opportunità di credito e agevolazioni pubbliche. E, nel nuovo progetto, potranno essere coinvolti anche gli Ordini professionali.

I centri per l'impiego dovranno offrire supporto per l'inserimento lavorativo di autonomi disabili

La PA deve favorire la partecipazione dei professionisti a gare e incarichi di consulenza. Le amministrazioni pubbliche, in qualità di stazioni appaltanti - si legge nel provvedimento - devono promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi alle gare pubbliche e e ai bandi per l'assegnazione di incarichi di consulenza e di ricerca. Per farlo devono favorire l'accesso alle informazioni, magari anche servendosi degli sportelli che i centri per l'impiego dovranno dedicare ai lavoratori autonomi.

Autonomi equiparati alle Pmi

Viene rafforzato quanto affermato dalla legge di Stabilità 2016, comparando i lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell'accesso ai Piani Operativi Nazionali e Regionali (PON e ai POR). In particolare viene soppresso il limite temporale introdotto dalla legge di Stabilità, che individua i professionisti come destinatari dei fondi strutturali europei stanziati fino al 2020.

Limite ai contratti «capestro»

Vengono considerate abusive e nulle alcune clausole inserite nei contratti con la committenza che non tutelano il lavoratore autonomo. Sono nulle, ad esempio, le clausole che attribuiscono al committente la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, in caso di prestazione continuativa, di recedere senza dare un congruo preavviso.

Nulle anche le clausole attraverso le quali si concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Se si verificano condizioni «capestro», il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni. Il disegno di legge stabilisce anche che il committente non può rifiutarsi di stipulare il contratto in forma scritta.

Casse di previdenza più impegnate nel welfare

Anche i nuovi compiti previsti per le Casse previdenziali dei professionisti passano per un decreto legislativo. Il Jobs Act degli autonomi prevede, infatti, una delega al Governo, chiamato in causa per mettere a punto un DLgs che permetta alle Casse private di attivare, anche in forma associata, prestazioni sociali a sostegno degli iscritti che abbiano subìto un drastico calo dei redditi per motivi non legati alla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

Per erogare le nuove prestazioni le Casse dovranno essere autorizzate dai ministeri vigilanti e finanziare le nuovi funzioni di tipo sociale attraverso «apposita contribuzione». Il decreto legislativo, il cui obiettivo è il «rafforzamento delle prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti», dovrà essere varato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge sul lavoro autonomo.

Applicazione del principio di sussidiarietà 

Il Jobs Act autonomi delega il Governo alla messa a punto di un decreto legislativo che vada ad individuare tutti gli atti pubblici da rimettere alle professioni organizzate in Ordini o Collegi, ossia a soggetti con caratteristiche di terzietà. Si tratta, dunque, di applicare il principio di sussidiarietà e di semplificare e velocizzare l'attività della pubblica amministrazione delegando ai professionisti funzioni che oggi sono della Pa.

Il DLgs (o più decreti legislativi) dovrà individuare, in particolare, gli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi alle professioni organizzate in Ordini o Collegi. Tale decreto dovrà anche occuparsi della questione che riguarda la tutela dei dati personali nella gestione degli atti che saranno affidati ai professionisti e andare a stabilire quei confini entro cui i professionisti potranno muoversi, superati i quali, incorrerebbero in un conflitto di interessi.

Viene, però, cancellata rispetto al testo licenziato dal Senato al primo giro di boa - ed è un passo indietro - la previsione secondo la quale il Governo, nell'esercitare la delega, avrebbe dovuto demandare ai professionisti compiti volti all'alleggerimento del contenzioso giudiziario e all'introduzione di semplificazioni nei campi della sicurezza dei fabbricati e delle certificazioni energetiche. Compiti ai quali era legata l'istituzione del fascicolo del fabbricato, che incarna un'altra battaglia storica dei professionisti, da sempre ostacolata dalle associazioni che difendono gli interessi dei proprietari immobiliari. Comunque, una volta trasformato in legge il Jobs Act degli autonomi, il Governo avrà 12 mesi di tempo per esercitare la delega e dunque per varare il decreto legislativo.

Istituzione di un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo

Viene prevista l'istituzione presso il Ministero del Lavoro di un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti del dicastero, delle parti datoriali e delle associazioni di settore più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo, puntando sopratutto su previdenza, welfare e formazione professionale.

Indennità di disoccupazione per collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca

Nel testo del disegno di legge viene inserito un nuovo articolo (il 6 bis) che - a partire dal 1° luglio 2017 e a fronte di un incremento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento - riconosce ai collaboratori, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca (con borsa di studio) la Dis-Coll, sigla che sta ad indicare l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (introdotta dall'articolo 15 del DLgs 22 del 2015, il cosiddetto Jobs Act).

Mariagrazia Barletta

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