Restauro con cambio di destinazione d'uso: la nuova definizione va in vigore con la "manovrina"

Approda in Gazzetta Ufficiale la manovra correttiva dei conti pubblici e con essa va in vigore la nuova definizione di «interventi di restauro e risanamento conservativo» del testo unico Edilizia (Dpr 380 del 2001). La cosiddetta "manovrina" è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ed è in vigore dal 24 giugno.

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La nuova definizione di restauro e risanamento conservativo

Il provvedimento modifica la definizione di interventi di restauro e risanamento conservativo contenuta nel TU Edilizia (articolo 3, comma 1, lettera c) e lo fa in risposta ad una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza numero 6873 del 2017), secondo la quale il mutamento di destinazione d'uso di un immobile esistente, che si realizzi attraverso opere edilizie (anche di modesta entità), va sempre considerato come ristrutturazione edilizia, e quindi è sempre assoggettato a permesso di costruire. La sentenza legava in modo indissolubile, inoltre, gli interventi di restauro e di risanamento alla conservazione della destinazione d'uso originaria.

In definitiva, il cambio di destinazione d'uso non è contemplato in caso di lavori di restauro e di risanamento conservativo, questo dice la sentenza. Di conseguenza, dalle conclusioni della Corte di Cassazione, si poteva facilmente dedurre che il cambio di destinazione d'uso fosse possibile solo per quegli immobili per i quali la regolamentazione urbanistica consentisse interventi di ristrutturazione edilizia. La sentenza aveva, ovviamente, suscitato preoccupazione, i primi a far sentire la loro voce erano stati gli Architetti di Firenze. La sentenza, infatti, aveva come oggetto alcuni interventi realizzati sul Palazzo Tornabuoni-Corsi nel centro storico di Firenze.

L'effetto della sentenza aveva ripercussioni in tutta Italia, mettendo a rischio interventi di riconversione di edifici storici. Da questo contesto nasce la nuova definizione di "interventi di restauro e risanamento conservativo".

La definizione è così modificata:

TU Edilizia (Dpr 380 del 2001), art. 3, comma 1 - lettera c
«INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO»
«Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio»

Il confronto tra nuova e vecchia definizione

Secondo la nuova definizione di cui all'articolo 3, comma 1 - lettera c del Tu Edilizia, il cambio di destinazione d'uso è possibile in caso di interventi di restauro e risanamento conservativo, purché la nuove funzioni siano compatibili con il carattere tipologico, formale e strutturale dell'edificio e se conformi alle prescrizioni del piano regolatore e dei piani attuativi.

In realtà, però, la definizione valida prima dell'entrata in vigore della "manovrina" non impediva il cambio di destinazione d'uso. Semplicemente ricomprendeva nella definizione di restauro e risanamento conservativo quegli «interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili». Quindi, faceva riferimento destinazioni d'uso compatibili con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio. 

In definitiva, le due definizioni, quella antecedente alla "manovrina" e quella in vigore dal 24 giugno, non sono poi così diverse. Bisognerà capire se effettivamente la modifica normativa avrà l'effetto desiderato, ma forse solo altre sentenze potranno darcene conferma.

Mariagrazia Barletta

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