Requisiti gare di appalto: le attività di supporto alla progettazione valgono anche se non c'è la propria firma sul progetto

Per la dimostrazione dei requisiti valgono anche le attività di supporto alla progettazione, anche se non firmate, ma devono esserci il contratto di incarico e le fatture di pagamento. Precisazioni sui requisiti dei consorzi stabili e sul calcolo del personale tecnico. E recepimento delle deroghe al divieto di appalto integrato. Sono alcune delle modifiche alle linee guida sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, predisposte dall'Anac.

Con l'entrata in vigore del Correttivo (Dlgs 56 del 2017) al Codice degli appalti (Dlgs 50 2016), e in seguito alle richieste di chiarimento arrivate all'Anticorruzione su iniziativa di professionisti e stazioni appaltanti, l'Anac ha ritenuto di dover aggiornare le linee guida sui servizi di architettura e ingegneria. Il documento è stato pubblicato sul sito dell'Authority ed è in consultazione pubblica fino al 24 luglio. Entro questa data gli interessati possono inviare osservazioni.

Su alcuni nuovi punti ci sarà poco da suggerire, in quanto il documento recepisce, così come sono, alcune modifiche apportate dal Correttivo. È il caso, ad esempio, del recepimento delle disposizioni del Dlgs 56 del 2017 che hanno ampliato i casi di deroga alla regola generale secondo cui la gara di lavori deve svolgersi sulla base dell'esecutivo. Importanti precisazioni arrivano riguardo alla dimostrazione dei requisiti.

Requisiti: le attività di supporto alla progettazione valgono anche se non firmate

Un'importante novità viene introdotta sul fronte requisiti in modo da agevolare i giovani professionisti. L'attività di supporto alla progettazione, seppure non abbia comportato la firma sul progetto, può essere spesa per la dimostrazione dei requisiti, ma deve essere debitamente documentata. Per dimostrare lo svolgimento di tale attività servono il contratto di conferimento dell'incarico e le relative fatture di pagamento.

Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione vale anche la redazione di varianti da parte di progettisti incaricati dall'impresa, nell'ambito degli appalti integrati. Tale servizio, però, non solo deve essere documentato in un elaborato sottoscritto dal progettista, ma deve essere stato oggetto di una perizia approvata e validata dalla stazione appaltante.

 

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Recepito l'ampliamento della sfera d'azione dell'appalto integrato

Viene recepito quanto stabilito dal Correttivo, che ha ampliato il campo d'azione dell'appalto integrato. Tale estensione passa per l'ampliamento dei casi "eccezionali" per i quali non vige il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. 

In seguito al Correttivo, infatti, l'appalto integrato può essere utilizzato in caso di locazione finanziaria e di opere di urbanizzazione a scomputo. Si può, inoltre, ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori nei casi in cui «l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori».  In tali casi, stabiliscono le linee guida, la stazione appaltante deve dare conto della scelta della procedura dell'appalto integrato nella determina a contrarre, dando anche informazioni riguardo alla «effettiva incidenza sui tempi di realizzazione delle opere dell'affidamento separato di lavori e progettazione».

La direzione dell'esecuzione rientra tra i servizi di architettura e ingegneria

Con il correttivo al Codice la direzione dell'esecuzione entra a far parte dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, insieme alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione dei lavori e al collaudo. Dunque, l'affidamento della direzione dell'esecuzione segue le stesse regole che il Codice riserva agli altri servizi di architettura e ingegneria. Le linee guida recepiscono questa modifica normativa.

Il direttore dell'esecuzione di norma è il Rup (Responsabile unico del procedimento) e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Calcolo del personale tecnico

Viene specificato che anche per i professionisti singoli o associati, così come accade per le Stp e per le società di ingegneria, ai fini del calcolo del numero di unità del personale tecnico, possono essere considerati i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo. 

Per indicare il numero di unità di personale tecnico è stato introdotto il concetto di Full time equivalent (Fte), che non è altro che un calcolo che si utilizza nel caso di contratti part time e nel caso ci si avvalga di consulenti, per equipararli alle risorse a tempo pieno (un soggetto con contratto part time al 50 per cento nel calcolo Fte conterà 0,5).

Requisiti di consorzi stabili

Vengono specificate le modalità che i consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria devono seguire per la dimostrazione dei requisiti. In particolare, viene specificato che il consorzio stabile può partecipare a una gara se è qualificato con riferimento alle classi e categorie delle opere indicate nel bando. «Ciò implica - si legge nella relazione che accompagna le nuove linee guida - che in caso di designazione per l'espletamento dell'incarico di una consorziata non qualificata per le suddette classi e categorie, la consorziata medesima dovrà avvalersi dei requisiti di altra consorziata opportunamente qualificata».

Mariagrazia Barletta

La bozza del documento
Linee guida n. 1, "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"

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