Legge sulla Concorrenza: nuovi obblighi per polizze Rc professionali e contratti con i clienti

Le condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale devono comprendere l'offerta di un periodo di ultrattività decennale. È una delle novità introdotte dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza, attesa dal 2015, ma ora approdata in Aula al Senato, dove si attende il via libera definitivo. Il Governo ha posto infatti la questione di fiducia sull'approvazione dello stesso testo licenziato alla Camera (la votazione è prevista per domani).

Dopo il regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (Dpr 137 del 2012), inoltre, il nuovo provvedimento va a "toccare" il tema del rapporto cliente-professionista. Viene precisato che sia il preventivo che il mandato devono essere resi in forma scritta (o digitale). Dunque niente di nuovo. La precisazione riguardo al ricorso alla forma scritta, tra l'altro, per gli architetti è già inserita nel codice deontologico. Una novità riguarda, invece, gli obblighi di comunicazione: i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi devono indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, in modo da assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dei clienti. 

Novità anche sul fronte delle altre professioni. Gli agrotecnici vengono abilitati a compiere una serie di operazioni in materia catastale. Per quanto riguarda, invece, le società di ingegneria, viene affermata la validità dei contratti che tali società hanno concluso con i privati a partire dall'11 agosto 1997 (data di entrata in vigore della legge 266 del 1997, ossia la cosiddetta legge Bersani), superando le interpretazioni di parte della giurisprudenza che andavano in direzione opposta, ritenendo che le società di ingegneria potessero operare nei rapporti con i privati solo a partire dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012).

Per approfondire si veda anche:
Aggiornamento catastale per l'edilizia libera: il Ddl Concorrenza diventa legge e modifica il TU Edilizia

Art. 23 - comma 1 del Codice deontologico degli architetti
(Incarico professionale)
L'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all'Art. 24

Periodo di ultrattività: obbligatorio nelle polizze Rc professionali

Le condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale devono comprendere l'offerta di un periodo di ultrattività decennale. In altre parole, deve sempre essere prevista l'offerta di una garanzia postuma grazie alla quale la compagnia assicuratrice è obbligata ad ammettere la richiesta di risarcimento anche dopo la scadenza della polizza, purché, però, il reclamo faccia riferimento a danni che abbiano avuto origine nel periodo di vigenza della polizza stessa. In particolare, il periodo di copertura dei sinistri da prevedere deve essere esteso alle richieste di risarcimento presentate, per la prima volta, entro dieci anni dalla scadenza della polizza.

La novità viene introdotta modificando l'articolo 3, comma 5, del Dl 138 del 2011, ossia il decreto che ha introdotto l'obbligo per i professionisti di riferire al cliente - al momento dell'assunzione dell'incarico - gli estremi della polizza ed il relativo massimale. Si tratta di una misura resasi necessaria dopo che l'Antitrust aveva evidenziato un diffuso ricorso, da parte delle compagnie assicurative, a contratti contenenti clausole cosiddette "claims made", ossia che limitano la prestazione assicurativa soltanto a quei sinistri denunciati nel corso del periodo di validità della polizza.

L'obbligo di offerta di un periodo di ultrattività decennale riguarderà anche le polizze che risulteranno in corso di validità all'entrata in vigore della legge su mercato e concorrenza. Per questo, a richiesta del professionista e «ferma la libertà contrattuale», le compagnie assicurative dovranno proporre la rinegoziazione del contratto secondo le nuove condizioni di premio.

Preventivo e mandato in forma scritta

Il disegno di legge va anche a modificare le misure introdotte nel 2012 dal decreto liberalizzazioni (Dl 1/2012) che introdusse per i professionisti l'obbligo di preventivo e mandato dettagliato per il conferimento di incarichi da parte del privato. Sia per il preventivo che per il mandato il decreto legge del 2012 non fa riferimento esplicito alla forma scritta, rimandando per la pattuizione del compenso in fase di conferimento d'incarico, a quanto previsto «dai singoli ordinamenti». Il Ddl concorrenza - modificando il Dl - aggiunge nient'altro che una precisazione, mettendo nero su bianco quanto già si sapeva, ossia che sia il preventivo che il mandato devono essere resi in forma scritta (o digitale).

Comunicazione di titoli e specializzazioni: obbligo per il professionista

I professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali sono obbligati a indicare e a comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, in modo da assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dei clienti. Ciò che fino ad ora era stato un atto facoltativo, diventa ora un obbligo, anche se non si comprende in quale momento, rispetto al rapporto con il cliente, debba avvenire tale comunicazione.

La comunicazione dei titoli come atto facoltativo è stata fino ad ora regolata dal decreto di riforma degli ordinamenti professionali (Dpr 137 del 2012), secondo il quale: «È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni».

 Mariagrazia Barletta

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