Concorso a cattedra 2018: ecco le regole per acquisire i 24 crediti che danno accesso alle prove selettive

Percorre l'ultimo miglio verso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il decreto del Miur che stabilisce le modalità di acquisizione dei 24 crediti formativi necessari per accedere al concorso a cattedra previsto per il 2018. Si tratta dei crediti formativi universitari o accademici (Cfu/Cfa) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche che gli aspiranti prof - non abilitati all'insegnamento e che non abbiano maturato almeno tre anni di servizio - devono ottenere per poter partecipare al concorso del prossimo anno, con il quale saranno selezionati i docenti che faranno ingresso nella scuola secondaria non prima del 2022, dopo aver passato le prove selettive e seguito un percorso di tre anni di formazione iniziale e di tirocinio.

Con uno dei decreti attuativi della Buona scuola, ossia con il DLgs 59 del 2017, sono state riformate le modalità di selezione dei futuri docenti della scuola secondaria. Si è stabilito che il concorso nazionale, da bandire su scala regionale o interregionale, avrà cadenza biennale, con il primo bando da far uscire nel 2018. Non è più necessario seguire un percorso di abilitazione per accedere al alle prove di selezione: è stato abolito il Tfa (Tirocinio formativo attivo). Per partecipare al "nuovo" concorso, i non abilitati devono possedere i titoli di accesso stabiliti per ciascuna classe di concorso e i 24 crediti formativi nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche. Solo chi risulterà vincitore inizierà un percorso di formazione triennale retribuito (il cosiddetto percorso Fit), propedeutico alla successiva immissione in ruolo.

Nel quadro di queste nuove regole e in vista del concorso 2018, il Miur ha dunque definito i criteri per l'acquisizione dei 24 Cfu/Cfa attraverso un decreto che è già stato firmato dalla ministra Valeria Fedeli. Il conseguimento dei crediti avviene mediante un percorso formativo che si conclude con i relativi esami.

 

È stato firmato anche il decreto che revisiona le classi di concorso.
Per approfondire si rinvia all'articolo:
Scuola, classi di concorso per architetti: pubblicato il decreto 2017 che le revisiona

I dettagli sul concorso 2018
Concorso a cattedra 2018: le prove e il percorso di formazione triennale

I crediti e le discipline da studiare

Con il nuovo regolamento si stabilisce che i crediti possono essere acquisiti esclusivamente presso enti interni al sistema universitario. Chi sta per laurearsi potrà sostenere eventuali esami aggiuntivi gratuitamente. Mentre chi è già laureato potrà integrare gli esami pagando al massimo 500 euro, che saranno ridotti in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire. Massimo 12 crediti possono essere acquisiti in via telematica. Potranno essere riconosciuti anche i crediti conseguiti nell'ambito di master, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione.

Per ottenere i 24 crediti è necessario approfondire più discipline, quali:

  • pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;
  • psicologia;
  • antropologia;
  • metodologie e tecnologie didattiche.

Per ciascuna delle quattro aree disciplinari il decreto indica sia i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali possono essere acquisiti i necessari crediti, che gli obiettivi formativi da raggiungere. In particolare, per la materia "metodologie e tecnologie didattiche" viene definito un percorso specifico per classe di concorso (si veda l'allegato B al Dm). Per le altre tre aree disciplinari il percorso formativo è, invece, comune a tutte le classi di concorso. Almeno 6 dei 24 Cfu/Cfa devono essere conseguiti in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari soprammenzionati.

Chi sta frequentando l'università potrà ampliare il piano di studi, includendo gli insegnamenti che permettono il raggiungimento dei 24 crediti necessari per accedere ai futuri concorsi a cattedra. In tal caso la durata normale del corso di studi è aumentata di un semestre.

Abilitati e docenti con almeno tre anni di servizio

Il possesso dei 24 crediti non riguarda i docenti già abilitati e quelli che, pur non essendo abilitati all'insegnamento, hanno comunque maturato almeno tre anni di servizio come supplenti. Per queste due categorie di aspiranti prof, infatti, saranno espletati concorsi che seguono regole diverse, caratterizzati da un minor numero di prove da superare.

Mariagrazia Barletta

Decreto del Miur del 10 agosto 2017
Allegati al decreto

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