Polizze Rc professionali e contratto d'incarico: la legge Concorrenza in vigore dal 29 agosto

Le condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale devono comprendere l'offerta di un periodo di ultrattività decennale. Il contratto con il cliente e il relativo preventivo devono essere resi in forma scritta o digitale. Inoltre, il professionista è tenuto a informare il proprio committente riguardo ai titoli posseduti ed alle eventuali specializzazioni.

Sono queste alcune delle misure e precisazioni contenute nella legge annuale per il mercato e la concorrenza, che andranno in vigore da martedì 29 agosto.

Forma scritta o digitale per mandato e preventivo

La legge sulla concorrenza, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 agosto con il numero 124 - modifica le misure introdotte nel 2012 dal decreto liberalizzazioni (Dl 1/2012). Decreto che, nell'ambito degli incarichi privati, ha introdotto, per il professionista, l'obbligo di preventivo di massima e mandato dettagliato. 

Restano gli obblighi che il decreto del 2012 aveva stabilito: «Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale».

Sempre valido, quanto il provvedimento del 2012 aveva deciso relativamente al preventivo: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». 

Art. 23 - comma 1 del Codice deontologico degli architetti
(INCARICO PROFESSIONALE)
L'incarico professionale si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all'Art. 24

Sia per il preventivo che per il mandato il decreto legge del 2012 non fa riferimento esplicito alla forma scritta, ma stabilisce che «Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale». Il Ddl concorrenza - modificando il Dl del 2012- stabilisce che sia il preventivo che il mandato devono essere resi in forma scritta o digitale. Si tratta nient'altro di una precisazione: difficile immaginare una forma diversa per informare in modo dettagliato il cliente riguardo al compenso e alle prestazioni da svolgere. In ogni caso, per gli architetti, il codice deontologico già obbligava al ricorso alla forma scritta.

 

Obbligo di comunicazione dei titoli e specializzazioni posseduti

Con l'entrata in vigore della legge sulla concorrenza, e dunque dal 29 agosto 2017, i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi sono obbligati a indicare e a comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, in modo da assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dei clienti. Ciò che fino ad ora era stato un atto facoltativo, diventa ora un obbligo, anche se non si comprende in quale momento, rispetto al rapporto con il cliente, debba avvenire tale comunicazione.

La comunicazione dei titoli come atto facoltativo è stata fino ad ora regolata dal decreto di riforma degli ordinamenti professionali (Dpr 137 del 2012), secondo il quale: «È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni». 

Ultrattività decennale per le polizze Rc professionali

Le condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale devono comprendere l'offerta di un periodo di ultrattività decennale. In altre parole, deve sempre essere prevista l'offerta di una garanzia postuma grazie alla quale la compagnia assicuratrice è obbligata ad ammettere la richiesta di risarcimento anche dopo la scadenza della polizza, purché, però, il reclamo faccia riferimento a danni che abbiano avuto origine nel periodo di vigenza della polizza stessa. In particolare, il periodo di copertura dei sinistri da prevedere deve essere esteso alle richieste di risarcimento presentate, per la prima volta, entro dieci anni dalla scadenza della polizza.

La novità viene introdotta modificando l'articolo 3, comma 5, del Dl 138 del 2011, ossia il decreto che ha introdotto l'obbligo per i professionisti di riferire al cliente - al momento dell'assunzione dell'incarico - gli estremi della polizza ed il relativo massimale. Si tratta di una misura resasi necessaria dopo che l'Antitrust aveva evidenziato un diffuso ricorso, da parte delle compagnie assicurative, a contratti contenenti clausole cosiddette "claims made", ossia che limitano la prestazione assicurativa soltanto a quei sinistri denunciati nel corso del periodo di validità della polizza.

L'obbligo di offerta di un periodo di ultrattività decennale riguarderà anche le polizze che risulteranno in corso di validità all'entrata in vigore della legge su mercato e concorrenza. Per questo, a richiesta del professionista e «ferma la libertà contrattuale», le compagnie assicurative dovranno proporre la rinegoziazione del contratto secondo le nuove condizioni di premio.

Mariagrazia Barletta

IL TESTO
Legge 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
(GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017)

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