Appalti, Consiglio di Stato: legittimo l'affidamento senza compenso al professionista

Cappochin (Cna): «Sentenza aberrante che avalla caporalato intellettuale e professionale»

L'affidamento di incarico, che arriva da una gara pubblica, può essere a titolo gratuito. Ad affermarlo, ribaltando la precedente pronuncia del Tar, è il Consiglio di Stato con la sentenza 4614 del 3 ottobre 2017

La sentenza prende le mosse dall'appello presentato dal Comune di Catanzaro dopo la pronuncia del Tar Calabria. In particolare, il Comune di Catanzaro aveva indetto una gara per l'affidamento di un Piano strutturale prevedendo per il vincitore un compenso simbolico di un euro e il rimborso delle spese. La gara aveva indignato gli ordini professionali provinciali (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, geometri e periti industriali) e nazionali (ingegneri, architetti e geologi), che avevano fatto ricorso al Tar chiedendo l'annullamento della gara.

Il Tar Calabria: l'appalto pubblico non può essere a titolo gratuito

La sentenza di Palazzo Spada ribalta la pronuncia del Tar Calabria, che aveva dato ragione agli ordini professionali, affermando che un appalto pubblico di servizi non può essere a titolo gratuito. Dunque, il Tar aveva ritenuto illegittima la gara, in quanto contrastante con la definizione di «appalti pubblici» contenuta nel Codice degli appalti (Dlgs 50 del 2016), secondo il quale gli appalti pubblici sono «contratti a titolo oneroso». La mancata previsione di un compenso a fronte di una prestazione professionale, secondo il Tar Calabria è «inidonea a garantire la qualità dell'offerta e, ancora prima, a consentire una sua effettiva valutazione».

L'orientamento del Consiglio di Stato

Completamente opposto l'orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale «l'ordinamento in generale in realtà non vieta una prestazione d'opera professionale a titolo gratuito a vantaggio di una pubblica Amministrazione, e neppure con riguardo al sistema dei contratti pubblici (nel cui ambito, del resto, è ammessa la sponsorizzazione)».

L'assenza di un compenso non ostacola, inoltre, la valutazione delle offerte, secondo Palazzo Spada. «La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa dei professionisti è qui - necessariamente - avvenuta con la sola esclusione dell'elemento prezzo (pari a zero in tutte le offerte), che rappresenta il parametro proprio dell'offerta economica: vale a dire, è avvenuta circoscrivendo preventivamente lo spazio della valutazione all'offerta tecnica, e secondo i criteri comunque a tale scopo fissati dal disciplinare di gara», si legge nelle sentenza.

Cappochin (Cna): «Sentenza aberrante che avalla caporalato intellettuale e professionale»

Il Consiglio nazionale degli Architetti ha espresso tutta la sua indignazione attraverso le parole del suo presidente, Giuseppe Cappochin. «Credevamo - commenta - che, dopo la bocciatura del bando da parte del Tar della Calabria, finalmente la giustizia sarebbe riuscita a fermare una iniziativa immorale e scandalosa, come quella del bando lanciato l'ottobre scorso dal Comune di Catanzaro per affidare la redazione del Piano Strutturale al compenso simbolico di un euro, manifestazione di un vero e proprio caporalato intellettuale e professionale. Sconcerta, dunque, la Sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata lo scorso 3 ottobre, che, ribaltando quanto stabilito dallo stesso Tar, ha considerato legittimo quel bando».

«La redazione di un Piano Strutturale - spiega - è un incarico lungo, complesso e multidisciplinare da cui scaturiscono le azioni di tutela e sviluppo dell'intero territorio comunale. È un incarico estremamente delicato che mette in gioco grandi interessi privati e pubblici e che le Amministrazioni normalmente definiscono "strategico" e su esso investono energie intuendone l'importanza per la competitività dei loro territori».

«La sentenza, avallando la procedura adottata dall'Amministrazione Comunale di Catanzaro mostra la profonda scollatura tra Giustizia amministrativa e interesse pubblico. Peraltro il recente Correttivo al Codice Appalti rende già inattuale quella tipologia di procedura, obbligando all'utilizzo del Decreto Parametri per calcolare l'importo a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria. I corrispettivi del Decreto Parametri per le opere pubbliche, infatti, "sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento».

Ma vi è di più, dice ancora Cappochin. «Molte delle motivazioni della sentenza risultano infondate alla luce delle norme oggi in vigore: infatti in base all'art.24 comma 8 del D.Lgs 50/2016, l'ordinamento oggi vieta una prestazione d'opera professionale a titolo gratuito a vantaggio di una pubblica Amministrazione; l'utile finanziario è oggi un elemento che fa parte del diritto vivente dei contratti pubblici; in base alle vigenti disposizioni, non è lecito un bando che preveda offerte gratuite, essendo in tal modo assente, in base al vigente testo dell'art. 24 comma 8, un importo da porre a base di gara; infine, sempre in base all'art.24 comma 8 ter nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione con la conseguenza che anche il contratto di sponsorizzazione oggi non prevede lo scambio di denaro contro un'utilità immateriale».

Per il presidente degli architetti italiani, «è quindi paradossale che in Italia il dibattito non si concentri sulla qualità dei Piani (e in generale sulla bontà delle prestazioni professionali), ma sul mero risparmio economico (perseguito, perlopiù, solo sul breve periodo) ricavabile da surreali quanto inefficaci percorsi di affidamento».

«La periodica ricorrenza di episodi aberranti in campo pubblico o privato, quali il bando di Catanzaro - conclude - impone che, senza indugio, venga approvata quanto prima la norma sull'equo compenso che affianchi a livello di incarichi privati quanto già normato per gli incarichi pubblici».

Mariagrazia Barletta

IL DOCUMENTO
Sentenza del Consiglio di Stato numero 4614 del 3 ottobre 2017

pubblicato il: