Beni culturali: i requisiti di direttore tecnico e progettista nel nuovo regolamento Mibact-Mit

Contenuti dei livelli di progettazione, qualificazione del direttore tecnico e requisiti del progettista nel settore degli appalti pubblici riguardanti i beni culturali. A definirli è il decreto che il ministero dei Beni culturali (Mibact) ha emanato, di concerto con il ministero delle Infrastrutture (Mit), per stabilire i requisiti che le imprese devono possedere per partecipare agli appalti pubblici di lavori che hanno ad oggetto beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42 del 2004). Il provvedimento è stato registrato alla Corte dei Conti lo scorso 4 ottobre.

Viaggia dunque verso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il regolamento che era stato previsto dal nuovo Codice degli appalti (DLgs 50 del 2016), il quale, all'articolo 146 (comma 4) demandava al regolamento ministeriale la definizione «dei requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione».

Il Dm si applica, in particolare, a tre tipologie di lavori pubblici:
• scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
• monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali immobili;
• monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico.

Aggiornamento: il decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e sarà in vigore dall'11 novembre.
Si veda: Requisiti di direttore tecnico e progettista nel campo dei beni culturali: il Dm in Gazzetta ufficiale

Requisiti di qualificazione del direttore tecnico

L'articolo 13 del decreto ministeriale definisce i requisiti di qualificazione del direttore tecnico. Per quanto riguarda i lavori di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice (categoria OG 2), la direzione tecnica per i lavori deve essere affidata ad un architetto iscritto alla sezione A dell'albo o ad un laureato in conservazione dei beni culturali (laurea magistrale). Sempre relativamente alla categoria OG 2, chi al 1° marzo 2000 (data di entrata in vigore del Dpr 34 del 2000 riguardante il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici) già svolgeva il ruolo di direttore tecnico, può conservare l'incarico presso la stessa impresa.

Per lavori su superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico (categoria OS 2-A) e per beni culturali mobili di interesse archivistico e librario (categoria OS 2-B) il ruolo di direttore tecnico deve essere ricoperto da restauratori di beni culturali in possesso di diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio oppure da soggetti in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro di beni culturali. Nelle categorie OS 2-A e OS 2-B possono assumere il ruolo di direttore tecnico anche i restauratori di beni culturali che hanno acquisito la relativa qualifica in base alle regole che il Codice dei beni culturali e del paesaggio fissa nelle disposizioni transitorie (articolo 182), ossia inseriti nell'apposito elenco predisposto dal Mibact. Posso ricoprire il ruolo di direttore tecnico a condizione, però, di aver svolto almeno tre distinti incarichi nell'ambito di lavori afferenti alle categorie OS 2-A e OS 2-B.

Per gli scavi archeologici (categoria OS 25) sarà necessario possedere i titoli che devono essere definiti dal decreto del Mibact previsto dal Codice degli appalti. Si tratta del decreto con il quale devono essere fissati i criteri per la tenuta dell'elenco, istituito presso il Ministero, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione in campo archeologico.

Per i lavori relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, al direttore tecnico sono richiesti anche due anni di esperienza nel settore dei lavori relativi ai beni culturali. In caso di lavori di importo inferiore a 150mila euro i requisiti vanno autocertificati.

Infine, chi ricopre l'incarico di direttore tecnico non può rivestire, per la durata dell'appalto, incarico analogo per conto di altre imprese qualificate nell'ambito dei beni culturali. Per questo motivo il direttore tecnico deve presentare alla stazione appaltante una dichiarazione di unicità di incarico.

Requisiti per la progettazione

Il Dm richiama le linee guida dell'Anac sui servizi di architettura ed ingegneria, le cui previsioni restano valide anche sul piano dei beni culturali. In particolare, le linee guida dell'Anticorruzione affermano che la competenza progettuale, per quanto riguarda gli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali (classe I categorie a), b), c), d) ed e) della legge 143 del '49), è riservata ai laureati in architettura o a soggetti muniti di laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'albo degli architetti, sezione A.

«Per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente decreto, nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale - si legge nel Dm -, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l'intervento da attuare».

Codice dei Beni culturali e del paesaggio, Articolo 9-bis.
Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali
In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonchè quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

I contenuti della progettazione

Il Dm definisce anche gli elaborati da produrre per definire i diversi livelli di progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, scheda tecnica, progetto definitivo ed esecutivo). L'elenco degli elaborati - si legge nel Dm - è esaustivo e sostitutivo rispetto a quanto stabilito nel decreto con cui il Ministero delle infrastrutture fissa i contenuti dei livelli di progettazione. Si tratta del decreto del Mit previsto dal Codice degli appalti e in via di emanazione.

Mariagrazia Barletta

IL TESTO 
Bozza del regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

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